Art. 103 
         (Consultazione di documenti conservati in archivi) 
 
   1. La consultazione dei  documenti  conservati  negli  archivi  di
Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati  e'
disciplinata dal decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  490,  di
approvazione  del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali   e
ambientali, come modificato dal presente codice. 
 
          Nota all'art. 103:
              - Sul  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 vedi
          in nota all'art. 98.