Articolo 103
          Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

   1.  L'accesso  agli  istituti  ed ai luoghi pubblici della cultura
puo'  essere  gratuito  o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli
altri   enti  pubblici  territoriali  possono  stipulare  intese  per
coordinare l'accesso ad essi.
   2.  L'accesso  alle  biblioteche  ed  agli  archivi  pubblici  per
finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
   3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le  categorie  di  biglietti e i criteri per la determinazione del
   relativo  prezzo.  Il  prezzo  del  biglietto  include  gli  oneri
   derivanti  dalla  stipula  delle convenzioni previste alla lettera
   c);
c) le  modalita'  di emissione, distribuzione e vendita del biglietto
   d'ingresso  e  di  riscossione  del  corrispettivo, anche mediante
   convenzioni  con  soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
   biglietti  d'ingresso  possono  essere  impiegate nuove tecnologie
   informatiche,  con  possibilita'  di  prevendita  e vendita presso
   terzi convenzionati.
d) l'eventuale  percentuale  dei  proventi dei biglietti da assegnare
   all'Ente  nazionale  di  assistenza  e  previdenza  per i pittori,
   scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

   4.  Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in
modo  da  non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.