Art. 103. 
                     Procedura di autorizzazione 
 
  1. Entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di
autorizzazione,  l'autorita'  competente   comunica   all'interessato
l'esito della stessa. Se i dati  forniti  dall'interessato  non  sono
sufficienti  a  dimostrare  il  rispetto  delle  condizioni  previste
dall'articolo 101, la stessa autorita' puo' richiedere le  necessarie
integrazioni; in tale caso il termine di novanta  giorni  e'  sospeso
fino alla presentazione dei dati complementari richiesti. 
  2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino,
deve specificare: 
    a) la sede del magazzino; 
    b)  le  generalita'  della   persona   responsabile,   ai   sensi
dell'articolo 101; 
    c) i medicinali o  il  tipo  di  medicinali  che  possono  essere
oggetto dell'attivita' di distribuzione  all'ingrosso,  in  relazione
alle attrezzature di cui dispone il magazzino; 
    d) il territorio  geografico  entro  il  quale  il  grossista  ha
dichiarato di essere in grado di operare nel  rispetto  del  disposto
del comma 2 dell'articolo 105. 
  3. Contemporaneamente alla  notifica  all'interessato,  l'autorita'
competente provvede ad inviare copia dell'autorizzazione al Ministero
della salute. 
  4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve essere in  ogni
caso motivato, sono comunicati agli interessati i  mezzi  di  ricorso
previsti dalla legislazione in vigore  e  il  termine  entro  cui  il
ricorso puo' essere proposto.