Art. 103 Norme generali e operative di sorveglianza 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 99, chiunque, nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica, produce, tratta, manipola, utilizza, ha in deposito, materie radioattive o comunque detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce rifiuti radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, e' tenuto a provvedere affinche' vengano effettuate e registrate per iscritto le valutazioni prventive di cui all'articolo 79, comma 7. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere, a seconda del tipo o della entita' del rischio, affinche' vengano effettuate: a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di vista della protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano interessare l'ambiente esterno al perimetro dell'installazione, tenendo conto del contesto ambientale in cui le installazioni si inseriscono; b) la verifica dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione; c) la verifica delle apparecchiature di misurazione della esposizione e della contaminazione; d) la valutazione delle esposizioni che interessano l'ambiente esterno, con l'indicazione della qualita' delle radiazioni; e) la valutazione delle contaminazioni radioattive e delle dosi connesse, con indicazione della natura, dello stato fisico e chimico delle materie radioattive e della loro concentrazione nelle matrici ambientali. 3. In particolare, le valutazioni di cui al comma 2, lettera e) devono comportare: a) la stima dell'impegno di dose relativo allo smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi o aeriformi nell'ambiente; b) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei livelli di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lettera a), delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di esenzione di cui all'articolo 30; c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lettera b). 4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano carattere di periodicita' devono avere frequenza tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 99, 100, 101 e 102.