Art. 103 
             Norme generali e operative di sorveglianza 
  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo
99, chiunque, nell'ambito delle attivita' disciplinate  dal  presente
decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica,  produce,
tratta, manipola, utilizza, ha in  deposito,  materie  radioattive  o
comunque detiene apparecchi contenenti  dette  materie,  o  smaltisce
rifiuti  radioattivi  ovvero   impiega   apparecchi   generatori   di
radiazioni ionizzanti,  e'  tenuto  a  provvedere  affinche'  vengano
effettuate e registrate per iscritto le valutazioni prventive di  cui
all'articolo 79, comma 7. 
  2. I soggetti di cui  al  comma  1  devono  inoltre  provvedere,  a
seconda del tipo o  della  entita'  del  rischio,  affinche'  vengano
effettuate: 
  a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di  vista  della
protezione  contro   esposizioni   o   contaminazioni   che   possano
interessare  l'ambiente  esterno  al  perimetro   dell'installazione,
tenendo conto del contesto ambientale  in  cui  le  installazioni  si
inseriscono; 
  b)  la  verifica  dell'efficacia   dei   dispositivi   tecnici   di
protezione; 
  c)  la  verifica  delle  apparecchiature   di   misurazione   della
esposizione e della contaminazione; 
  d) la valutazione  delle  esposizioni  che  interessano  l'ambiente
esterno, con l'indicazione della qualita' delle radiazioni; 
  e) la valutazione delle contaminazioni  radioattive  e  delle  dosi
connesse, con indicazione della natura, dello stato fisico e  chimico
delle materie radioattive e della loro concentrazione  nelle  matrici
ambientali. 
  3. In particolare, le valutazioni di cui al  comma  2,  lettera  e)
devono comportare: 
  a)  la  stima  dell'impegno  di  dose  relativo  allo   smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi,  liquidi  o  aeriformi
nell'ambiente; 
  b) la  predisposizione  degli  opportuni  mezzi  di  rilevamento  e
sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei  livelli
di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lettera  a),
delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di esenzione
di cui all'articolo 30; 
  c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lettera b). 
  4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 che  abbiano  carattere
di periodicita' devono avere frequenza tale da garantire il  rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 99, 100, 101 e 102.