Art. 103 (Norme soppresse) 1. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959: a) gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II; b) la dizione "Capo II - Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" che figura nel Titolo III; c) gli articoli 48 e 51; l'articolo 60, comma 3, l'articolo 75, l'articolo 77, comma 2; gli articoli 94, comma 3, 95 e 142; d) il secondo e terzo comma dell'articolo 411; e) il comma 6 dell'articolo 535; gli articoli 662 e 667; f) la dizione "sentito il Consiglio Superiore delle Miniere" agli articoli 8, 282, 349, 644 e 687 bis; g) l'articolo 678, ultimo comma. 2. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979: a) articoli 10, 11, 41, 50 e 51; b) i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 75.