Art. 103
                          (Norme soppresse)
1.   Sono   soppresse,  le  seguenti  disposizioni  del  decreto  del
   Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:
   a) gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II;
   b) la dizione "Capo II - Disposizioni particolari per la ricerca e
      la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" che figura
      nel Titolo III;
   c) gli articoli 48 e 51; l'articolo 60, comma  3,  l'articolo  75,
      l'articolo 77, comma 2; gli articoli 94, comma 3, 95 e 142;
   d) il secondo e terzo comma dell'articolo 411;
   e) il comma 6 dell'articolo 535; gli articoli 662 e 667;
   f)  la dizione "sentito il Consiglio Superiore delle Miniere" agli
      articoli 8, 282, 349, 644 e 687 bis;
   g) l'articolo 678, ultimo comma.
2.  Sono  soppresse,  le  seguenti  disposizioni  del   decreto   del
   Presidente della Repubblica n. 886 del 1979:
   a) articoli 10, 11, 41, 50 e 51;
   b) i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 75.