(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 103)
 
                              Art. 103 
 
           (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) 
 
 
  1. La sentenza deve essere redatta non oltre il  quarantacinquesimo
giorno da quello della decisione della causa. 
 
 
  2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella  segreteria
del giudice che l'ha pronunciata. 
 
 
  3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e  vi
appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto
contenente il testo integrale della sentenza,  ne  da'  notizia  alle
parti che si sono costituite. La comunicazione non e'  idonea  a  far
decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.