Art. 103 
 
 
Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1.  All'articolo  169,  comma  4,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "allegato  XVIII"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "allegato  II"  e  l'ultimo  periodo  e'
soppresso. 
 
          Note all'art. 103: 
              - Si riporta l'articolo 169 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 169 (Contratti misti di  concessioni).  -  1.  Le
          concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi  sono
          aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo  di
          concessione  che  caratterizza  l'oggetto  principale   del
          contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono  in
          parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati
          nell'allegato IX l'oggetto  principale  e'  determinato  in
          base  al  valore  stimato  piu'  elevato  tra  quelli   dei
          rispettivi servizi. 
              2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
          oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6  e  9.
          Se le  diverse  parti  di  un  determinato  contratto  sono
          oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10. 
              3. Se parte di un  determinato  contratto,  ovvero  una
          delle    attivita'    interessate,    sono     disciplinate
          dall'articolo  346  TFUE  o  dal  decreto  legislativo   15
          novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. 
              4. Nel caso di  contratti  aventi  ad  oggetto  diverse
          attivita', una delle quali  e'  disciplinata  dall'allegato
          II, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare
          concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare
          un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di
          aggiudicare  concessioni   separate,   la   decisione   che
          determina quale regime giuridico si applica a  ciascuna  di
          tali concessioni e' adottata in base  alle  caratteristiche
          della attivita' distinta. 
              5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi
          disciplinati dal presente codice  che  altri  elementi,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono scegliere di aggiudicare concessioni  distinte  per
          le parti distinte o di aggiudicare una  concessione  unica.
          Se   le   amministrazioni   aggiudicatrici   o   gli   enti
          aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate,
          la  decisione  che  determina  quale  regime  giuridico  si
          applica a ciascuno di tali concessioni distinti e' adottata
          in base alle caratteristiche della parte distinta. 
              6. Se le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori  scelgono  di  aggiudicare  una   concessione
          unica, il presente codice si applica, salvo  se  altrimenti
          previsto all'articolo 160 o dal comma 9,  alla  concessione
          mista che ne deriva, a prescindere dal valore  delle  parti
          cui si applicherebbe un  diverso  regime  giuridico  e  dal
          regime giuridico cui tali parti sarebbero state  altrimenti
          soggette. 
              7.  La  scelta   tra   l'aggiudicazione   di   un'unica
          concessione o di piu' concessioni distinte non puo'  essere
          effettuata al fine di eludere l'applicazione  del  presente
          codice. 
              8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
          oggettivamente  non   separabili,   il   regime   giuridico
          applicabile e' determinato in base  all'oggetto  principale
          del contratto in questione. 
              9. Nel caso di contratti misti che contengono  elementi
          di concessioni  nonche'  appalti  nei  settori  ordinari  o
          speciali il contratto misto e' aggiudicato  in  conformita'
          con  le  disposizioni  che  disciplinano  gli  appalti  nei
          settori ordinari o nei settori speciali. 
              10.  Nel  caso  in  cui  il  contratto  misto  concerna
          elementi sia di  una  concessione  di  servizi  che  di  un
          contratto di forniture, l'oggetto principale e' determinato
          in base al valore  stimato  piu'  elevato  tra  quelli  dei
          rispettivi servizi o forniture. 
              11. Ad una concessione destinata all'esercizio di  piu'
          attivita' si applicano le norme  relative  alla  principale
          attivita' cui e' destinata. 
              12. Nel caso di concessioni per cui  e'  oggettivamente
          impossibile   stabilire    a    quale    attivita'    siano
          principalmente  destinate,  le   norme   applicabili   sono
          determinate conformemente alle lettere a), b) e c): 
                a)  la  concessione   e'   aggiudicata   secondo   le
          disposizioni che disciplinano  le  concessioni  aggiudicate
          dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attivita'
          cui  e'  destinata  la   concessione   e'   soggetta   alle
          disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici  e  l'altra  attivita'   e'
          soggetta  alle  disposizioni  relative   alle   concessioni
          aggiudicate dagli enti aggiudicatori; 
                b)  la  concessione   e'   aggiudicata   secondo   le
          disposizioni  che  disciplinano  gli  appalti  nei  settori
          ordinari se  una  delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni relative all'aggiudicazione delle  concessioni
          e l'altra dalle  disposizioni  relative  all'aggiudicazione
          degli appalti nei settori ordinari; 
                c)  la  concessione   e'   aggiudicata   secondo   le
          disposizioni che disciplinano le concessioni se  una  delle
          attivita' cui e' destinata la concessione  e'  disciplinata
          dalle  disposizioni   relative   all'aggiudicazione   delle
          concessioni e l'altra non e' soggetta ne'  alla  disciplina
          delle concessioni ne' a quella relativa  all'aggiudicazione
          degli appalti nei settori ordinari o speciali.".