Art. 103 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62,  72,
77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40  milioni  di
euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a  166,1
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,  e
all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  3.  Dall'attuazione  delle  ulteriori  disposizioni  del   presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza   pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 103: 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  187,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015)): 
              «Art. 1. - 187.  Per  la  riforma  del  terzo  settore,
          dell'impresa sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio
          civile universale e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di
          euro per l'anno 2015, di 140 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016 e di 190 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2017.».