Art. 104 
 
Contratto  di  avvalimento  in   gara   e   qualificazione   mediante
                             avvalimento 
 
    1 Per la qualificazione in gara si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 88, comma 1. 
    2. Per la qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del codice, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi da 2 a 4;  il
riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito  al  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  L'impresa  ausiliata,  per
conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i  requisiti  di
cui all'articolo 98, comma 1,  lettere  a)  e  b);  il  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera  c),  puo'  essere
soddisfatto  anche  avvalendosi  dei   requisiti   resi   disponibili
dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata e'  sottoposta  a  tutti
gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti secondo  le  disposizioni  di  cui  al
presente titolo. 
    3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  attesta  le
imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello  di  attestazione
che richiama espressamente l'avvalimento ai  sensi  dell'articolo  50
del codice, predisposto dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e reso noto con  apposito  comunicato,  inserito  nel  sito
informatico istituzionale del Ministero. 
 
              Note all'art. 104 
              -  Per  il  testo  dell'art.  50  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 69.