Art. 104
    (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari,
             dai dirigenti e dai direttori responsabili)
1.  Il  datore  di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o
   con l'ammenda da lire tre milioni  a  lire  otto  milioni  per  la
   violazione degli articoli: 6 commi 2 e 3; 52 comma 1.
2. Il titolare e' punito:
   a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
      milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 9
      comma 2 lettera b); 66 comma 1; 76 commi 2, 3 e 4;
   b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire  un
      milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli:
      20 comma 5; 88 comma 1.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
   a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
      milioni a lire otto milioni per la violazione  degli  articoli:
      11;  12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2
      e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45 commi 1 e 2; 48 commi  1  e
      2;  55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61; 63; 67 comma 1; 70 comma 2;
      72 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79; 80 commi 2 e 3; 83; 87; 89;
      94; 95 commi 1, 2 e 3; 96.
   b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire  un
      milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli:
      6  comma  4; 7 comma 1 lettera a); 22; 46 comma 1; 55, comma 2;
      80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3;
   c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione  a
      lire  sei  milioni  per la violazione degli articoli: 7 comma 1
      lettera b); 31 comma 1.
4. Il direttore responsabile e' punito:
   a) con l'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da  lire  tre
      milioni  a  lire otto milioni per la violazione degli articoli:
      35 commi 1 e 3; 43 comma 2; 47 comma 1;  49;  57  comma  2;  76
      comma 5;
   b)con  l'arresto  da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
      milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli:
      23; 25 commi 3, 4, 5 e 7.