(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 104)
 
                              Art. 104 
 
                   (Incidenti formali in udienza) 
 
 
  1. Se una delle parti  propone  in  udienza  un  formale  incidente
processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza. 
 
 
  2. Ove sia  stata  sospesa  l'udienza,  l'ordinanza  e'  letta  dal
presidente alla riapertura dell'udienza stessa.