Art. 104 
 
 
Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: "La concessione cessa" sono  sostituite
dalle seguenti: "Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela,
la concessione puo' cessare, in particolare,"; 
    b) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  ",  ivi  inclusi  gli  oneri  derivanti  dallo  scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del
tasso di interesse"; 
    c) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore  attuale  della
parte del servizio pari ai costi monetari  della  gestione  operativa
previsti nel piano economico finanziario allegato alla  concessione;"
sono sostituite dalle seguenti: ", nel  caso  in  cui  l'opera  abbia
superato  la  fase  di  collaudo,  del  valore  attuale  dei   ricavi
risultanti dal piano economico finanziario allegato alla  concessione
per gli anni residui di gestione."; 
    d) al comma 5, dopo le parole: "al  comma  4"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e al comma 7"; 
    e) dopo il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Senza
pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in  tutti
i  casi  di  cessazione  del  rapporto  concessorio   diversi   dalla
risoluzione per inadempimento del concessionario,  il  concessionario
ha il diritto di  proseguire  nella  gestione  ordinaria  dell'opera,
incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento
delle suddette somme per il tramite del nuovo  soggetto  subentrante,
fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili  individuati
dal  concedente  unitamente  alle  modalita'  di  finanziamento   dei
correlati costi."; 
    f)  al  comma  8,  la  parola:  "indicano"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "possono indicare"; 
    g) il comma 10 e'  sostituito  dal  seguente:  "10.  La  stazione
appaltante  prevede  nella  documentazione  di  gara  il  diritto  di
subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8."; 
    h) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente
articolo si applica ai contratti di  concessione  e  di  partenariato
pubblico  privato  e  agli  operatori  economici  titolari  di   tali
contratti.". 
 
          Note all'art. 104: 
              - Si riporta l'art.  176  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 176 (Cessazione,  revoca  d'ufficio,  risoluzione
          per  inadempimento  e  subentro).  -  1.   Fermo   restando
          l'esercizio dei poteri di autotutela, la  concessione  puo'
          cessare, in particolare, quando: 
                a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai
          sensi dell'articolo 80; 
                b) la stazione appaltante ha violato con  riferimento
          al procedimento di aggiudicazione, il  diritto  dell'Unione
          europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
          europea  ai  sensi  dell'articolo  258  del  Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea; 
                c) la concessione ha subito una modifica che  avrebbe
          richiesto una nuova procedura di  aggiudicazione  ai  sensi
          dell'articolo 175, comma 8. 
              2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano  i
          termini previsti  dall'articolo  21-nonies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda  da
          vizio non imputabile al concessionario si applica il  comma
          4. 
              4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento
          della amministrazione  aggiudicatrice  ovvero  quest'ultima
          revochi la concessione per  motivi  di  pubblico  interesse
          spettano al concessionario: 
                a) il valore delle opere realizzate  piu'  gli  oneri
          accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
          cui l'opera non abbia ancora superato la fase di  collaudo,
          i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 
                b) le  penali  e  gli  altri  costi  sostenuti  o  da
          sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
          oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
          di copertura del  rischio  di  fluttuazione  del  tasso  di
          interesse; 
                c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato
          guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora
          da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia  superato
          la  fase  di  collaudo,  del  valore  attuale  dei   ricavi
          risultanti dal piano economico  finanziario  allegato  alla
          concessione per gli anni residui di gestione. 
              5. Le somme di cui  al  comma  4  e  al  comma  7  sono
          destinate prioritariamente al soddisfacimento  dei  crediti
          dei finanziatori  del  concessionario  e  dei  titolari  di
          titoli emessi ai  sensi  dell'articolo  185,  limitatamente
          alle  obbligazioni  emesse  successivamente  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e  sono
          indisponibili da parte di  quest'ultimo  fino  al  completo
          soddisfacimento di detti crediti. 
              5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento  delle  somme
          di cui al comma 4,  in  tutti  i  casi  di  cessazione  del
          rapporto  concessorio   diversi   dalla   risoluzione   per
          inadempimento del concessionario, il concessionario  ha  il
          diritto di proseguire nella gestione ordinaria  dell'opera,
          incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo
          pagamento delle suddette somme per  il  tramite  del  nuovo
          soggetto   subentrante,   fatti   salvi    gli    eventuali
          investimenti improcrastinabili individuati  dal  concedente
          unitamente alle modalita' di  finanziamento  dei  correlati
          costi. 
              6.  L'efficacia  della  revoca  della  concessione   e'
          sottoposta  alla  condizione   del   pagamento   da   parte
          dell'amministrazione     aggiudicatrice     o     dell'ente
          aggiudicatore delle somme previste al comma 4. 
              7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento
          del concessionario trova applicazione l'articolo  1453  del
          codice civile. 
              8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione  di  una
          concessione per  cause  imputabili  al  concessionario,  la
          stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario
          e agli  enti  finanziatori  l'intenzione  di  risolvere  il
          rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari  di
          obbligazioni e titoli analoghi emessi  dal  concessionario,
          entro novanta giorni dal ricevimento  della  comunicazione,
          possono indicare un operatore economico, che subentri nella
          concessione, avente caratteristiche tecniche e  finanziarie
          corrispondenti o analoghe a quelle previste  nel  bando  di
          gara o negli atti in forza  dei  quali  la  concessione  e'
          stata affidata, con  riguardo  allo  stato  di  avanzamento
          dell'oggetto della concessione alla data del subentro. 
              9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la
          ripresa  dell'esecuzione  della  concessione   e   l'esatto
          adempimento  originariamente  richiesto  al  concessionario
          sostituito  entro  il  termine  indicato   dalla   stazione
          appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto
          dal momento in cui la  stazione  appaltante  vi  presta  il
          consenso. 
              10. La stazione appaltante prevede nella documentazione
          di gara il diritto di subentro degli enti  finanziatori  di
          cui al comma 8. 
              10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di
          concessione e  di  partenariato  pubblico  privato  e  agli
          operatori economici titolari di tali contratti.".