(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 103)
                              Art. 103. 
  Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 
 
    1. Il personale amministrativo e tecnico  dell'AFAM  ha  diritto,
ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni  di  permesso
di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104.
Tali permessi sono utili ai fini  delle  ferie  e  della  tredicesima
mensilita' e possono essere  utilizzati  anche  ad  ore,  nel  limite
massimo di 18 ore mensili. 
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  degli  uffici  e  la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 
    3. In caso di necessita' ed urgenza,  la  relativa  comunicazione
puo' essere presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello
stesso e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario  di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 
    4. Il dipendente ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti  da  specifiche  di
legge, con particolare riferimento ai  permessi  per  i  donatori  di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967, n. 584,  come  sostituito  dall'art.  13  della
legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma  1,  della  legge  6
marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui  all'art.  4,
comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i
permessi per lutto, per i quali trova applicazione in  via  esclusiva
quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b)  del  CCNL  del  16
febbraio 2005. 
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di  cui  al  comma  4  comunica  all'ufficio  di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un  preavviso  di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso  puo'  essere  presentata  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
    6. Per il personale amministrativo e tecnico il presente articolo
sostituisce l'art. 10, comma 6, del CCNL del 16 febbraio  2005,  come
modificato dal CCNL del 4 agosto 2010.