Art. 105
             Dotazioni minime e fornitura dei medicinali

      1.  Fatta  eccezione  per  chi  importa  medicinali  e  per chi
distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o
gas  medicinali  o  medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94, o
medicinali  di  cui  detiene  l'AIC  o  la concessione di vendita, il
titolare   dell'autorizzazione  alla  distribuzione  all'ingrosso  e'
tenuto a detenere almeno:
      a)  i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana;
      b)  il  novanta per cento dei medicinali in possesso di un'AIC,
inclusi  i  medicinali  omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo
18;  tale  percentuale  deve  essere rispettata anche nell'ambito dei
soli medicinali generici.
      2.  Il  titolare di un'AIC di un medicinale e i distributori di
tale  medicinale  immesso  effettivamente sul mercato assicurano, nei
limiti  delle  loro responsabilita', forniture appropriate e continue
di  tale  medicinale  alle  farmacie  e  alle  persone  autorizzate a
consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
      3.  La fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri
soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, dei medicinali
di  cui  il  distributore  e'  provvisto deve avvenire con la massima
sollecitudine  e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive
alla richiesta, nell'ambito territoriale indicato nella dichiarazione
di cui all'articolo 103, comma 2, lettera d).
      4.  Il  titolare  dell'AIC  e'  obbligato  a  fornire  entro le
quarantotto  ore,  su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, un
medicinale   che  non  e'  reperibile  nella  rete  di  distribuzione
regionale.
      5.  Per  ogni  operazione,  il  distributore  all'ingrosso deve
consegnare  al  destinatario  un documento da cui risultano, oltre al
proprio nome e indirizzo:
    a) la data;
    b) la denominazione e la forma farmaceutica del medicinale;
    c) il quantitativo fornito al destinatario;
    d) il nome e l'indirizzo del destinatario.