(Regolamento di polizia mortuaria- art. 105)
                              Art. 105. 
  1. A norma dall'art. 341 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  Il  Ministro
della sanita', di concerto con il  Ministro  dell'interno,  udito  il
parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio  superiore
di sanita', puo' autorizzare, con apposito  decreto,  la  tumulazione
dei  cadaveri  e  dei  resti  mortali  in  localita'  differenti  dal
cimitero, sempre che la tumulazione avvenga  con  l'osservanza  delle
norme stabilite nel  presente  regolamento.  Detta  tumulazione  puo'
essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di  speciali
onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi  abbia  acquisito
in vita eccezionali benemerenze. 
 
          Nota all'art. 105:
             -  L'art.  341  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato:
             "Art.  341.  -  Il Ministro per l'interno ha facolta' di
          autorizzare, di volta in volta, con  apposito  decreto,  la
          tumulazione   dei  cadaveri  in  localita'  differenti  dal
          cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali
          onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite
          nel regolamento di polizia mortuaria".