(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 105)
 
                              Art. 105 
 
                        (Incidente di falso) 
 
 
  1. Chi deduce in giudizio la falsita' di un documento deve  provare
che sia stata gia' proposta  la  querela  di  falso  o  domandare  la
prefissione di  un  termine  entro  cui  possa  proporla  innanzi  al
tribunale ordinario competente. 
 
 
  2. Qualora il giudizio possa essere  deciso  indipendentemente  dal
documento del quale e' dedotta la  falsita',  il  collegio  pronuncia
sulla controversia principale. 
 
 
  3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela  di  falso  e'
depositata presso la segreteria della  sezione  entro  trenta  giorni
dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza,
il presidente fissa l'udienza di discussione. 
 
 
  4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla
definizione del giudizio di falso. 
 
 
  5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso  e'  depositata
in copia autentica presso la segreteria della  sezione,  dalla  parte
che ha dedotto la falsita'. 
 
 
  6. Se la sentenza non e' depositata nel termine di  novanta  giorni
dal suo passaggio in giudicato,  il  presidente  fissa  l'udienza  di
discussione.