Art. 105 
 
 
Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "dal presente codice"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla Parte III del presente codice" e dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Qualora si proceda  all'affidamento
in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono
concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del  presente
codice."; 
    b)  al  comma  3,  dopo   le   parole:   "in   conformita'   alle
disposizioni", le parole: "del presente codice" sono sostituite dalle
seguenti: "della Parte III del presente codice"; 
    c) al comma 4, dopo le parole:  "per  l'affidamento  della  nuova
concessione  autostradale"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   in
conformita' alle disposizioni della Parte III del presente codice"; 
    d) al comma  6,  le  parole:  "un  anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "due anni"; 
    e) al comma 8, le parole: "Per le concessioni autostradali"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fatti salvi i contratti  di  partenariato
pubblico privato con canone di  disponibilita',  per  le  concessioni
autostradali"; 
    f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  "8-bis. Le amministrazioni non possono procedere  agli  affidamenti
delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo  ricorso
alle procedure di cui all'articolo 183. 
  8-ter. Le  concessioni  autostradali  relative  ad  autostrade  che
interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a societa'  in  house  di  altre
amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal  fine
il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta societa' in
house puo' essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo  ai
sensi dell'articolo 15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che
eserciti sulla societa' in house i poteri di cui al  citato  articolo
5.". 
 
          Note all'art. 105: 
              - Si riporta l'art.  178  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 178 (Norme in materia di concessioni autostradali
          e particolare regime transitorio). - 1. Per le  concessioni
          autostradali che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente codice, siano  scadute,  il  concedente,  che  non
          abbia ancora provveduto, procede alla  predisposizione  del
          bando di gara per l'affidamento della concessione,  secondo
          le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del
          presente codice, nel termine perentorio di sei  mesi  dalla
          predetta  data,   ferma   restando   la   possibilita'   di
          affidamento in house ai sensi dell'articolo 5.  Qualora  si
          proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo  5,
          le  procedure  di  affidamento  devono  concludersi   entro
          trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente  codice.
          Fatto  salvo  quanto  previsto  per   l'affidamento   delle
          concessioni di cui all'articolo 5 del presente  codice,  e'
          vietata la proroga delle concessioni autostradali. 
              2. I reciproci obblighi, per il periodo  necessario  al
          perfezionamento della procedura di cui  al  comma  1,  sono
          regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti. 
              3. Per le concessioni  autostradali  per  le  quali  la
          scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data
          di entrata in vigore del  presente  codice,  il  concedente
          avvia la procedura per l'individuazione del  concessionario
          subentrante,  mediante  gara  ad  evidenza   pubblica,   in
          conformita' alle disposizioni della Parte III del  presente
          codice, ferma restando la possibilita'  di  affidamento  in
          house ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia
          inferiore a ventiquattro  mesi  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente codice,  la  procedura  di  gara  viene
          indetta nel piu' breve tempo possibile, in modo da  evitare
          soluzioni di continuita' tra i due regimi concessori. 
              4.  Il  concedente  avvia  le  procedure  ad   evidenza
          pubblica  per   l'affidamento   della   nuova   concessione
          autostradale, in conformita' alle disposizioni della  Parte
          III del presente codice entro il  termine  di  ventiquattro
          mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere,
          ferma restando la possibilita' di affidamento in  house  ai
          sensi dell'articolo 5. 
              5. Qualora la procedura di gara non si  concluda  entro
          il termine di scadenza della concessione, il concessionario
          uscente  resta  obbligato   a   proseguire   nell'ordinaria
          amministrazione fino al trasferimento della  gestione.  Per
          detto periodo si applica quanto previsto al comma 2. 
              6. Il concedente, almeno due anni prima della  data  di
          scadenza della concessione,  effettua,  in  contraddittorio
          con il concessionario,  tutte  le  verifiche  necessarie  a
          valutare lo stato tecnico  complessivo  dell'infrastruttura
          ed ordina,  se  del  caso,  i  necessari  ripristini  e  le
          occorrenti  modificazioni  dello  stato   dei   luoghi   in
          conformita' degli impegni assunti convenzionalmente. 
              7. Per le opere assentite che il concessionario ha gia'
          eseguito e non  ancora  ammortizzate  alla  scadenza  della
          concessione, il concessionario uscente  ha  diritto  ad  un
          indennizzo di tali poste dell'investimento,  da  parte  del
          subentrante, pari al  costo  effettivamente  sostenuto,  al
          netto degli ammortamenti, dei beni reversibili  non  ancora
          ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla
          data dell'anno in  cui  termina  la  concessione,  e  delle
          variazioni  eseguite  ai  fini  regolatori.  L'importo  del
          valore  di  subentro  e'  a   carico   del   concessionario
          subentrante. 
              8. Fatti salvi i  contratti  di  partenariato  pubblico
          privato con canone di disponibilita',  per  le  concessioni
          autostradali il rischio di cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera zz), si intende comprensivo del  rischio  traffico.
          L'amministrazione  puo'  richiedere  sullo   schema   delle
          convenzioni   da   sottoscrivere   un   parere   preventivo
          all'Autorita' di regolazione dei trasporti. 
              8-bis. Le amministrazioni non  possono  procedere  agli
          affidamenti delle concessioni  autostradali  scadute  o  in
          scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo
          183. 
              8-ter.  Le   concessioni   autostradali   relative   ad
          autostrade che  interessano  una  o  piu'  regioni  possono
          essere affidate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti a societa'  in  house  di  altre  amministrazioni
          pubbliche anche appositamente costituite.  A  tal  fine  il
          controllo analogo di  cui  all'articolo  5  sulla  predetta
          societa' in house  puo'  essere  esercitato  dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato
          disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo  15
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  che  eserciti  sulla
          societa' in house i poteri di cui al citato articolo 5.".