(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 104)
                              Art. 104. 
           Assenze per l'espletamento di visite, terapie, 
           prestazioni specialistiche od esami diagnostici 
 
    1.  Al  personale  amministrativo  e   tecnico   dell'AFAM   sono
riconosciuti  specifici  permessi  per  l'espletamento   di   visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su
base sia giornaliera che oraria,  nella  misura  massima  di  18  ore
nell'anno accademico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e
per la sede di lavoro. 
    2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 
    3. I permessi orari di cui al comma 1: 
      a) sono incompatibili con l'utilizzo  nella  medesima  giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili  ad  ore,  previsti  dalla
legge e dal presente CCNL,  nonche'  con  i  riposi  compensativi  di
maggiori prestazioni lavorative; 
      b) non sono  assoggettati  alla  decurtazione  del  trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia  nei  primi
10 giorni. 
    4. Ai fini del computo  del  periodo  di  comporto,  sei  ore  di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa. 
    5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata  dell'intera  giornata  lavorativa.  In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore  a  disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario  di  lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 
    6.  Nel  caso  di  permesso  fruito  su  base   giornaliera,   il
trattamento economico accessorio del lavoratore  e'  sottoposto  alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
    7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 
    8. La  domanda  di  fruizione  dei  permessi  e'  presentata  dal
dipendente nel rispetto di un termine  di  preavviso  di  almeno  tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata  anche  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente intende fruire del  periodo  di  permesso
giornaliero od orario. 
    9. L'assenza per i permessi di cui al  comma  1  e'  giustificata
mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico
o dal personale amministrativo della struttura,  anche  privati,  che
hanno svolto la visita o la prestazione. 
    10.   L'attestazione   e'   inoltrata   all'amministrazione   dal
dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per
via telematica, a cura del medico o della struttura. 
    11.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento  di  visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa  temporanea  del   dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia,  con  la  conseguente  applicazione  della  disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico  ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per  malattia  e'  giustificata
mediante: 
      a) attestazione di malattia del medico curante  individuato  in
base  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,   comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente  previste  in
tale ipotesi; 
      b)  attestazione,  redatta   dal   medico   o   dal   personale
amministrativo della struttura, anche privati, che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 
    12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in  cui
l'incapacita' lavorativa  e'  determinata  dalle  caratteristiche  di
esecuzione e di impegno organico delle visite  specialistiche,  degli
accertamenti,  esami  diagnostici  e/o  delle  terapie,  la  relativa
assenza e' imputata alla malattia, con  la  conseguente  applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b). 
    13.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,  l'assenza  dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 
    14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano sottoporsi periodicamente,  per  lunghi  periodi,  a  terapie
comportanti incapacita' al  lavoro,  e'  sufficiente  anche  un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico  curante  che  attesti  la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa,  secondo  cicli  o  calendari  stabiliti.  I   lavoratori
interessati producono tale certificazione  all'amministrazione  prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario,  ove  previsto.  A
tale  certificazione  fanno  seguito  le  singole   attestazioni   di
presenza,  ai  sensi  dei  commi  9,  10,  11,  dalle  quali  risulti
l'effettuazione delle terapie nelle giornate  stabilite,  nonche'  il
fatto che la prestazione e' somministrata  nell'ambito  del  ciclo  o
calendario di terapie prescritto dal medico. 
    15. Resta  ferma  la  possibilita'  per  il  dipendente,  per  le
finalita' di cui al comma 1, di fruire, in alternativa ai permessi di
cui al presente articolo, anche dei permessi per motivi  familiari  e
personali, dei riposi  compensativi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario, secondo la  disciplina  prevista  per  il  trattamento
economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.