Art. 106.
           Disposizioni concernenti medicinali particolari

  1.  I  radiofarmaci possono essere ceduti da produttori e grossisti
soltanto  a  grossisti  in  possesso  di  autorizzazione  a  detenere
sostanze radioattive, a istituti universitari o a reparti ospedalieri
di medicina nucleare.
  2.  Ove  medicinali  immunologici  o medicinali derivati dal sangue
risultano  prodotti e posti in commercio in quantita' insufficienti a
soddisfare  in  modo  ottimale le esigenze terapeutiche, il Ministero
della  salute,  sentita l'AIFA, puo' adottare disposizioni dirette ad
assicurare la migliore utilizzazione dei quantitativi disponibili.
  3.   Restano  ferme  le  disposizioni  sul  commercio  all'ingrosso
contenute  nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 106:
              - Per  il  decreto del Presidente della Repubblica vedi
          note all'art. 90.