Art. 106. 1. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e d'intesa con l'unita' sanitaria locale competente, puo' autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonche' per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.