Art. 106
            Esposizione della popolazione nel suo insieme

  1.   L'ANPA,  in  collaborazione  con  l'ISPESL  e  con  l'Istituto
superiore  di sanita', anche sulla base dei dati forniti dagli organi
del  servizio sanitario nazionale competenti per territorio, effettua
la  stima  dei  diversi  contributi all'esposizione della popolazione
derivanti  dalle attivita' disciplinate dal presente decreto, dandone
annualmente comunicazione al Ministero della sanita'.
  2.  Il  Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea i
risultati delle stime di cui al comma 1.