Art. 106 
 
 
       (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) 
 
  1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di  appalto  in
corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita'
previste  dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari  e  nei  settori
speciali possono essere  modificati  senza  una  nuova  procedura  di
affidamento nei casi seguenti: 
  a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore  monetario,  sono
state previste nei documenti di gara  iniziali  in  clausole  chiare,
precise  e  inequivocabili,  che  possono  comprendere  clausole   di
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di
eventuali modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazione  dei  prezzi  e
dei costi standard, ove definiti. Esse non  apportano  modifiche  che
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale  del  contratto  o
dell'accordo  quadro.  Per  i  contratti  relativi  ai   lavori,   le
variazioni di prezzo in  aumento  o  in  diminuzione  possono  essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo  23,  comma  7,
solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto  al  prezzo
originario e comunque in misura pari  alla  meta'.  Per  i  contratti
relativi a servizi o forniture  stipulati  dai  soggetti  aggregatori
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  b) per lavori, servizi o  forniture,  supplementari  da  parte  del
contraente originale che si sono resi necessari e non  erano  inclusi
nell'appalto iniziale, ove  un  cambiamento  del  contraente  produca
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma  7
per gli appalti nei settori ordinari: 
  1) risulti impraticabile per motivi economici o  tecnici  quali  il
rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperabilita'  tra
apparecchiature, servizi o  impianti  esistenti  forniti  nell'ambito
dell'appalto iniziale; 
  2)  comporti  per   l'amministrazione   aggiudicatrice   o   l'ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una  consistente  duplicazione  dei
costi; 
  c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto  salvo
quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 
  1)  la  necessita'  di  modifica  e'  determinata  da   circostanze
impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per
l'ente aggiudicatore. In  tali  casi  le  modifiche  all'oggetto  del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra
le predette circostanze puo' rientrare  anche  la  sopravvenienza  di
nuove disposizioni legislative o  regolamentari  o  provvedimenti  di
autorita' od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 
  2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 
  d) se un nuovo contraente sostituisce  quello  a  cui  la  stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a  causa  di  una
delle seguenti circostanze: 
  1) una clausola di revisione  inequivocabile  in  conformita'  alle
disposizioni di cui alla lettera a); 
  2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di  morte  o  per
contratto, anche a seguito di ristrutturazioni  societarie,  comprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un  altro
operatore economico che soddisfi i criteri di  selezione  qualitativa
stabiliti inizialmente, purche' cio'  non  implichi  altre  modifiche
sostanziali  al  contratto  e  non   sia   finalizzato   ad   eludere
l'applicazione del presente codice; 
  3) nel  caso  in  cui  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente
aggiudicatore si assuma gli obblighi del  contraente  principale  nei
confronti dei suoi subappaltatori; 
  e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del  comma  4.  Le
stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di
importi per consentire le modifiche. 
  2. Ferma restando la responsabilita'  dei  progettisti  esterni,  i
contratti  possono  parimenti  essere  modificati,  oltre  a   quanto
previsto al comma 1, anche a causa  di  errori  o  di  omissioni  del
progetto  esecutivo  che  pregiudicano,  in  tutto  o  in  parte,  la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita'  di
una nuova procedura a norma del presente codice, se il  valore  della
modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori : 
  a) le soglie fissate all'articolo 35; 
  b) il 10  per  cento  del  valore  iniziale  del  contratto  per  i
contratti di servizio  e  fornitura  sia  nei  settori  ordinari  che
speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per
i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia
la modifica non puo' alterare la natura complessiva del  contratto  o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il  valore
e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche. 
  3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere  b)  e
c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore di riferimento quando il
contratto prevede una clausola di indicizzazione. 
  4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro  durante  il
periodo della sua efficacia e' considerata sostanziale ai  sensi  del
comma 1, lettera e), quando  altera  considerevolmente  gli  elementi
essenziali del contratto  originariamente  pattuiti.  In  ogni  caso,
fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se
una o piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione
di  candidati  diversi   da   quelli   inizialmente   selezionati   o
l'accettazione  di  un'offerta   diversa   da   quella   inizialmente
accettata, oppure  avrebbero  attirato  ulteriori  partecipanti  alla
procedura di aggiudicazione; 
  b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del  contratto  o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale; 
  c) la modifica estende notevolmente l'ambito  di  applicazione  del
contratto; 
  d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui  l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente  aggiudicato
l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d). 
  5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  aggiudicatori  che
hanno modificato un contratto nelle situazioni di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), pubblicano un  avviso  al  riguardo  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene  le  informazioni
di cui all'allegato  XIV,  parte  I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinarie e  all'articolo
130 per i settori speciali. 
  6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al presente  codice
e'  richiesta  per  modifiche  delle  disposizioni  di  un  contratto
pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua  efficacia
diverse da quelle previste ai commi 1 e 2. 
  7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i  settori  ordinari
il contratto puo' essere modificato se l'eventuale aumento di  prezzo
non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso
di piu' modifiche successive, tale limitazione si applica  al  valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non  sono  intese  ad
aggirare il presente codice. 
  8. La stazione appaltante comunica  all'ANAC  le  modificazioni  al
contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma  2,  entro  trenta
giorni dal  loro  perfezionamento.  In  caso  di  mancata  o  tardiva
comunicazione l'Autorita' irroga  una  sanzione  amministrativa  alla
stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per  giorno
di   ritardo.   L'Autorita'   pubblica   sulla   sezione   del   sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali
comunicate,   indicando   l'opera,   l'amministrazione    o    l'ente
aggiudicatore, l'aggiudicatario,  il  progettista,  il  valore  della
modifica. 
  9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o  di
omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di  appalti
aventi ad  oggetto  la  progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di
lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri  conseguenti
alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera  a  causa  di
carenze del progetto esecutivo. 
  10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato  di  fatto,  la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
delle regole  di  diligenza  nella  predisposizione  degli  elaborati
progettuali. 
  11. La durata del contratto puo' essere  modificata  esclusivamente
per i contratti in corso di esecuzione se e' prevista nel bando e nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e'  limitata  al
tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle   procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In  tal  caso
il contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni  o  piu'  favorevoli
per la stazione appaltante. 
  12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario una aumento o una diminuzione  delle  prestazioni  fino  a
concorrenza del  quinto  dell'importo  del  contratto,  puo'  imporre
all'appaltatore l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
il diritto alla risoluzione del contratto. 
  13. Si applicano le disposizioni di  cui  alla  legge  21  febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti,  le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico  o
scrittura  privata  autenticata  e  devono  essere  notificate   alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi  di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di  appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono  efficaci  e  opponibili
alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni  pubbliche  qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e
al cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica  della
cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o  in
atto  separato  contestuale,  possono  preventivamente  accettare  la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che
devono venire a maturazione. In ogni caso  l'amministrazione  cui  e'
stata notificata la cessione puo' opporre  al  cessionario  tutte  le
eccezioni opponibili al cedente  in  base  al  contratto  relativo  a
lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 
  14. Per gli appalti e le  concessioni  di  importo  inferiore  alla
soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso  d'opera  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono  comunicate  dal
RUP all'Osservatorio di cui  all'articolo  213,  tramite  le  sezioni
regionali, entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali  provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari  o  superiore
alla soglia comunitaria, le varianti  in  corso  d'opera  di  importo
eccedente il dieci per cento dell'importo originario  del  contratto,
incluse le varianti in corso  d'opera  riferite  alle  infrastrutture
strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al  progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una  apposita  relazione  del
responsabile   unico   del   procedimento,   entro   trenta    giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui
l'ANAC accerti  l'illegittimita'  della  variante  in  corso  d'opera
approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di
inadempimento agli obblighi di  comunicazione  e  trasmissione  delle
varianti  in  corso  d'opera  previsti,  si  applicano  le   sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12. 
 
          Note all'art. 106 
              -Si riporta l'articolo 1, comma  511,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016): 
              "Art. 1 
              (Omissis) 
              511. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso
          a tale data, nei contratti pubblici relativi  a  servizi  e
          forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da
          un  soggetto  aggregatore  di  cui   all'articolo   9   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  per
          l'adesione dei  singoli  soggetti  contraenti,  in  cui  la
          clausola  di  revisione  e  adeguamento  dei   prezzi   sia
          collegata o indicizzata al valore di beni  indifferenziati,
          qualora si sia verificata una  variazione  nel  valore  dei
          predetti beni, che  abbia  determinato  un  aumento  o  una
          diminuzione del prezzo complessivo in misura non  inferiore
          al 10 per  cento  e  tale  da  alterare  significativamente
          l'originario  equilibrio   contrattuale,   come   accertato
          dall'autorita' indipendente preposta alla  regolazione  del
          settore  relativo  allo  specifico  contratto  ovvero,   in
          mancanza, dall'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato, l'appaltatore  o  il  soggetto  aggregatore  hanno
          facolta'  di  richiedere,   con   decorrenza   dalla   data
          dell'istanza presentata ai sensi del  presente  comma,  una
          riconduzione  ad  equita'  o  una  revisione   del   prezzo
          medesimo.  In  caso  di  raggiungimento   dell'accordo,   i
          soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a
          tale accordo, esercitare il diritto  di  recesso  ai  sensi
          dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso  di  mancato
          raggiungimento    dell'accordo     le     parti     possono
          consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto
          alcun indennizzo come  conseguenza  della  risoluzione  del
          contratto, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
          1467  del  codice  civile.  Le   parti   possono   chiedere
          all'autorita'  che  provvede  all'accertamento  di  cui  al
          presente  comma  di  fornire,  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  le  indicazioni   utili   per   il   ripristino
          dell'equilibrio contrattuale ovvero,  in  caso  di  mancato
          accordo, per la definizione di  modalita'  attuative  della
          risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi. 
              (Omissis).". 
              - La legge 21 febbraio 1991, n.  52  (Disciplina  della
          cessione  dei  crediti  di  impresa)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1991, n. 47.