(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 106)
 
                              Art. 106 
 
                     (Sospensione del giudizio) 
 
 
  1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando  la  previa
definizione di altra controversia civile,  penale  o  amministrativa,
pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca,  per  il  suo
carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale  dipenda
la decisione della causa pregiudicata  ed  il  cui  accertamento  sia
richiesto con efficacia di giudicato. 
 
 
  2.  La  sospensione  puo'  essere  altresi'  disposta,  su  istanza
concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi,  per
una  sola  volta  e  per  un  periodo  non  superiore  a  tre   mesi.
L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la  prosecuzione  del
giudizio ed e' comunicata alle parti a cura  della  segreteria  della
sezione. 
 
 
  3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 e'  ammesso
il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.