(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 105)
                              Art. 105. 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Gli stipendi tabellari, come previsti  dall'art.  2  del  CCNL
AFAM 4 agosto 2010, sono incrementati degli  importi  mensili  lordi,
per tredici mensilita', indicati nell'allegata  tabelle  A5,  con  le
decorrenze ivi stabilite. 
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e  con
le decorrenze stabilite dall'allegata tabelle B5. 
    3. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella C5.