Art. 107.
      Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali

  1.  Le  farmacie  aperte  al pubblico, le farmacie ospedaliere e le
altre  strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla
utilizzazione  sul  paziente  devono  essere  in  grado di comunicare
sollecitamente  alle  autorita'  competenti che ne fanno richiesta le
informazioni che consentono di individuare il canale di distribuzione
di ciascun medicinale.