Art. 107
                    Taratura dei mezzi di misura
                  Apparecchi di misura individuali

  1.  La  determinazione  della dose o dei ratei di dose, delle altre
grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei
di  dose  nonche'  delle  attivita'  e  concentrazioni  di attivita',
volumetriche  o  superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata
con  mezzi  di  misura,  adeguati  ai  diversi  tipi  e  qualita'  di
radiazione,  che siano muniti di certificati di taratura. Con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, dell'interno, del
lavoro  e  della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di metrologia
primaria  delle  radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le
modalita'  per  il  rilascio di detti certificati, nel rispetto delle
disposizioni  della  legge  11  agosto  1991,  n.  273, che definisce
l'attribuzione  delle  funzioni  di istituto metrologico primario nel
campo delle radiazioni ionizzanti.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano ai mezzi
radiometrici impiegati per:
    a)  la  sorveglianza  ambientale di radioprotezione nei luoghi di
lavoro, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) n. 3;
    b)  la  sorveglianza ambientale di cui all'articolo 103, comma 2,
nn.  3),  4)  e 5), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'articolo
79, comma 5;
    c)  i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare
i  livelli  di  smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il
rispetto  delle  eventuali  prescrizioni  autorizzative relative allo
smaltimento  medesimo  o dei livelli di esenzione di cui all'articolo
30;
    d)  il controllo sulla radioattivita' ambientale e sugli alimenti
e bevande per consumo umano e animale, di cui all'articolo 104.
    e)  i  rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo
X.
  3.   Gli   apparecchi  di  misura  individuali  utilizzati  per  la
rilevazione delle dosi debbono essere dichiarati di tipo riconosciuto
da  istituti  previamente  abilitati.  Con  decreto  del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  dell'interno e
della  sanita',  sentiti  l'ANPA,  l'istituto  di metrologia primaria
delle   radiazioni   ionizzanti  e  l'ISPESL,  sono  disciplinate  le
modalita' per l'abilitazione dei predetti istituti.
 
          Nota all'art. 107:
           - La legge 11 agosto 1991, n. 273  sancisce  l'istituzione
          del  sistema  nazionale  di  taratura.  L'art.  2, comma 1,
          stabilisce che:
          " 2 (Istituti metrologici primari).  -  1.    Gli  istituti
          metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati
          alla  realizzazione  dei  campioni  primari delle unita' di
          misura  di  base,  supplementari  e  derivate  del  sistema
          internazionale  delle  unita'  di  misura Sl. Tali istituti
          confrontano  a livello internazionale i campioni realizzati
          e li mettono a disposizione ai  fini  della  disseminazione
          prevista dal sistema nazionale di taratura".
           - Il comma 2 stabilisce:
          "2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
          (Omissis);
          c)  il  Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo
          dell' energia nucleare e delle energie  alternative  (ENEA)
          per  i  campioni delle unita' di misura impiegate nel campo
          delle radiazioni ionizzanti".