Art. 107 Taratura dei mezzi di misura Apparecchi di misura individuali 1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei di dose nonche' delle attivita' e concentrazioni di attivita', volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualita' di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio di detti certificati, nel rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni ionizzanti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per: a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) n. 3; b) la sorveglianza ambientale di cui all'articolo 103, comma 2, nn. 3), 4) e 5), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'articolo 79, comma 5; c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo o dei livelli di esenzione di cui all'articolo 30; d) il controllo sulla radioattivita' ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all'articolo 104. e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X. 3. Gli apparecchi di misura individuali utilizzati per la rilevazione delle dosi debbono essere dichiarati di tipo riconosciuto da istituti previamente abilitati. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanita', sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalita' per l'abilitazione dei predetti istituti.
Nota all'art. 107: - La legge 11 agosto 1991, n. 273 sancisce l'istituzione del sistema nazionale di taratura. L'art. 2, comma 1, stabilisce che: " 2 (Istituti metrologici primari). - 1. Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unita' di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unita' di misura Sl. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura". - Il comma 2 stabilisce: "2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari: (Omissis); c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell' energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unita' di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti".