Art. 107
                 (Estinzione delle contravvenzioni)
1.  Si  applica  il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
   n.758, alle contravvenzioni di cui all'articolo 104, commi 1, 2, 3
   lettere a) e b)e 4 e all'articolo 105.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1996
                     SCALFARO
                        PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                        BERSANI, Ministro dell'industria, del
                                 commercio e dell'artigianato
                        TREU, Ministro del lavoro e della previdenza
                              sociale
                        DINI, Ministro degli affari esteri
                        FLICK, Ministro di grazia e giustizia
                        CIAMPI, Ministro del tesoro
                        NAPOLITANO, Ministro dell'interno
                        BINDI, Ministro della sanita'
                        BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
                                   e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK