Art. 107 (Estinzione delle contravvenzioni) 1. Si applica il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, alle contravvenzioni di cui all'articolo 104, commi 1, 2, 3 lettere a) e b)e 4 e all'articolo 105. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro NAPOLITANO, Ministro dell'interno BINDI, Ministro della sanita' BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: FLICK