(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 107)
 
                              Art. 107 
 
          (Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso) 
 
 
  1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto  ai  sensi
dell'articolo 119, se con il  provvedimento  di  sospensione  non  e'
stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro  il
termine perentorio di  tre  mesi  dalla  cessazione  della  causa  di
sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce
la controversia di cui all'articolo 106, comma 1,  le  parti  debbono
chiedere  al  giudice,  che  provvede  con  decreto,  la   fissazione
d'udienza in prosecuzione. 
 
 
  2. Durante la sospensione non  possono  essere  compiuti  atti  del
procedimento. 
 
 
  3. E'  fatta  salva  l'autorizzazione  da  parte  del  giudice  del
compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari. 
 
 
  4. La sospensione del giudizio interrompe i  termini  in  corso,  i
quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata
nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione  udienza
di cui al comma 1.