Art. 107 
 
 
Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
contratto   di   partenariato   puo'    essere    utilizzato    dalle
amministrazioni  concedenti  per   qualsiasi   tipologia   di   opera
pubblica."; 
    c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Tali variazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "Se la ridotta  o  mancata  disponibilita'
dell'opera o prestazione del servizio  e'  imputabile  all'operatore,
tali variazioni"; 
    d) al comma 6, ultimo periodo, la parola: "trenta" e'  sostituita
dalla seguente: "quarantanove"; 
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Si  applica  quanto
previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.". 
 
          Note all'art. 107: 
              - Si riporta l'art.  180  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 180 (Partenariato  pubblico  privato).  -  1.  Il
          contratto di partenariato e' il contratto a titolo  oneroso
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). 
              2. Nei contratti di partenariato  pubblico  privato,  i
          ricavi di gestione dell'operatore economico provengono  dal
          canone riconosciuto dall'ente concedente e/o  da  qualsiasi
          altra  forma  di  contropartita  economica   ricevuta   dal
          medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
          diretto della gestione del servizio ad utenza  esterna.  Il
          contratto di  partenariato  puo'  essere  utilizzato  dalle
          amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
          pubblica. 
              3. Nel contratto di partenariato  pubblico  privato  il
          trasferimento del rischio in capo  all'operatore  economico
          comporta  l'allocazione  a  quest'ultimo,  oltre  che   del
          rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
          o, nei casi di attivita' redditizia  verso  l'esterno,  del
          rischio di domanda dei servizi  resi,  per  il  periodo  di
          gestione   dell'opera   come   definiti,   rispettivamente,
          dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa),  bbb)  e  ccc).  Il
          contenuto del contratto e' definito tra le  parti  in  modo
          che il recupero degli investimenti effettuati e  dei  costi
          sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il  lavoro
          o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
          servizio o utilizzabilita'  dell'opera  o  dal  volume  dei
          servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in  ogni
          caso,   dal    rispetto    dei    livelli    di    qualita'
          contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex  ante.
          Con il contratto  di  partenariato  pubblico  privato  sono
          altresi'  disciplinati  anche  i  rischi,   incidenti   sui
          corrispettivi,   derivanti   da   fatti   non    imputabili
          all'operatore economico. 
              4. A fronte della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          scegliere di versare un canone all'operatore economico  che
          e' proporzionalmente ridotto o  annullato  nei  periodi  di
          ridotta  o  mancata  disponibilita'   dell'opera,   nonche'
          ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta  o
          mancata  disponibilita'  dell'opera   o   prestazione   del
          servizio e' imputabile all'operatore, tali  variazioni  del
          canone devono, in ogni caso, essere in  grado  di  incidere
          significativamente sul valore  attuale  netto  dell'insieme
          degli investimenti, dei costi e dei  ricavi  dell'operatore
          economico. 
              5. L'amministrazione  aggiudicatrice  sceglie  altresi'
          che  a  fronte  della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, venga corrisposta una diversa  utilita'
          economica comunque pattuita  ex  ante,  ovvero  rimette  la
          remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto  della
          stessa da parte dell'operatore economico, che  pertanto  si
          assume il rischio delle fluttuazioni  negative  di  mercato
          della domanda del servizio medesimo. 
              6. L'equilibrio economico  finanziario,  come  definito
          all'articolo 3,  comma  1,  lettera  fff),  rappresenta  il
          presupposto per la corretta allocazione dei rischi  di  cui
          al comma 3. Ai soli fini del  raggiungimento  del  predetto
          equilibrio,   in    sede    di    gara    l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' stabilire anche un  prezzo  consistente
          in un contributo pubblico ovvero  nella  cessione  di  beni
          immobili che non assolvono piu'  a  funzioni  di  interesse
          pubblico. A titolo di contributo puo'  essere  riconosciuto
          un  diritto  di  godimento,  la   cui   utilizzazione   sia
          strumentale e tecnicamente connessa all'opera  da  affidare
          in concessione. Le  modalita'  di  utilizzazione  dei  beni
          immobili sono definite dall'amministrazione  aggiudicatrice
          e  costituiscono  uno  dei  presupposti   che   determinano
          l'equilibrio economico-finanziario  della  concessione.  In
          ogni caso, l'eventuale riconoscimento del  prezzo,  sommato
          al valore di eventuali garanzie pubbliche  o  di  ulteriori
          meccanismi  di  finanziamento  a  carico   della   pubblica
          amministrazione, non puo' essere superiore al  quarantanove
          per  cento   del   costo   dell'investimento   complessivo,
          comprensivo di eventuali oneri finanziari. 
              7. Si applica quanto previsto all'articolo  165,  commi
          3, 4 e 5, del presente codice. 
              8. Nella tipologia dei contratti  di  cui  al  comma  1
          rientrano  la  finanza  di  progetto,  la  concessione   di
          costruzione e  gestione,  la  concessione  di  servizi,  la
          locazione finanziaria di opere pubbliche, il  contratto  di
          disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
          in partenariato  di  opere  o  servizi  che  presentino  le
          caratteristiche di cui ai commi precedenti.".