Art. 107 
                      Scarichi in reti fognarie 
 
  1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di  emissione
di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto e, limitatamente ai  parametri  di  cui  alla  nota  2  della
Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3,  gli  scarichi  di
acque  reflue  industriali  che  recapitano  in  reti  fognarie  sono
sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e  ai
valori-limite   adottati   ((dall'ente   di   governo   dell'ambito))
competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo  che
sia assicurata la  tutela  del  corpo  idrico  ricettore  nonche'  il
rispetto della disciplina  degli  scarichi  di  acque  reflue  urbane
definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 
  2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano  in  reti
fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti  emanati
dal soggetto gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed  approvati
((dall'ente di governo dell'ambito)) competente. 
  3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche  se  triturati,
in fognatura, ad  eccezione  di  quelli  organici  provenienti  dagli
scarti dell'alimentazione  trattati  con  apparecchi  dissipatori  di
rifiuti alimentari che ne riducano la massa  in  particelle  sottili,
previo accertamento dell'esistenza di un sistema  di  depurazione  da
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato,  che  assicura
adeguata informazione al pubblico anche in  merito  alla  planimetria
delle  zone  servite   da   tali   sistemi.   L'installazione   delle
apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del
servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio. 
  4.  Le  regioni,  sentite  le  province,  possono  stabilire  norme
integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili
e  produttivi   allacciati   alle   pubbliche   fognature,   per   la
funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto  dei
limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma
19) che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 182,  commi  6  e  8,
l'art. 107, comma 3, e'  cosi'  sostituito  "3.  Non  e'  ammesso  lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.".