(Regolamento di polizia mortuaria- art. 108)
                              Art. 108. 
  1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come  modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica  25  settembre  1981,  n.
627, e' abrogato. 
  2. E' abrogata altresi'  ogni  disposizione  contraria  o  comunque
incompatibile con le disposizioni del presente regolamento. 
  3.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   regio
decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389,  convertito  dalla  legge  15
marzo 1928, n. 833, concernenti  la  polizia  mortuaria  in  caso  di
disastri tellurici o di altra  natura,  resta  fermo  il  regolamento
approvato con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  in  data  15
dicembre 1927, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  27
febbraio 1928. 
                  Visto, il Ministro della sanita' 
                             DE LORENZO 
 
          Note all'art. 108:
             -   Per  apportuna  conoscenza  si  trascrive  il  testo
          dell'art. 26 del R.D.L. n. 2389/1926  (Disposizioni  per  i
          servizi  di pronto soccorso in caso di disastri tellurici):
             "Art.   26.  -  I  servizi  di  polizia  mortuaria  sono
          disciplinati dal dirigente dei servizi sanitari,  il  quale
          promuove dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti
          necessari per il loro funzionamento, in  relazione  con  le
          eccezionali  condizioni  locali e con le disponibilita' del
          momento,  nonche'  i  provvedimenti  per  disciplinare   il
          trasporto delle salme dai luoghi danneggiati.
             Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  su proposta del
          dirigente dei servizi sanitari, ha facolta' di  vietare  il
          trasporto  stesso  per il tempo che credera' di fissare con
          apposita ordinanza".
             -  Per opportuno coordinamento si riporta il testo degli
          articoli 61 e 62 del D.M.  15  dicembre  1927,  concernente
          norme  per  l'applicazione  del  predetto R.D.L. 9 dicembre
          1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto
          soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura:
             "Art.   61.  -  I  servizi  di  polizia  mortuaria  sono
          disciplinati dal  'dirigente  dei  servizi  sanitari'",  il
          quale  promuove  dal  Ministro  per  i  lavori  pubblici  i
          provvedimenti  necessari  per  il  loro  funzionamento,  in
          relazione  con  le  eccezionali  condizioni locali e con le
          disponibilita' del momento,  nonche'  i  provvedimenti  per
          disciplinare   il   trasporto   delle   salme   dai  luoghi
          danneggiati.
             Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  su proposta del
          'dirigente dei servizi sanitari', ha facolta' di vietare il
          trasporto  stesso  per il tempo che credera' di fissare con
          apposita ordinanza.
             Art.  62.  -  Nel  caso  di  urgente  impianto  di nuovi
          cimiteri o di ampliamento di cimiteri  gia'  esistenti,  se
          per le speciali condizioni di fatto create dal disastro non
          e' assolutamente  possibile  provvedere  in  conformita'  a
          quanto  al  riguardo  dispone  l'art. 95 del regolamento di
          polizia mortuaria, la scelta dell'area  deve  essere  fatta
          dal  'dirigente  dei  servizi  sanitari e profilattici' con
          l'intervento  di  un  ingegnere  e   della   rappresentanza
          dell'autorita'  comunale interessata, salvo il Ministro per
          i lavori pubblici, la emanazione del provvedimento ai sensi
          dell'art. 61".