Art. 108
                     Ricerca scientifica clinica

  1. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica
possono  essere  effettuate  soltanto  con  il consenso scritto delle
persone   medesime,  previa  informazione  sui  rischi  connessi  con
l'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti  e  solo  nell'ambito  di
programmi  approvati  dal Ministro della sanita', che puo' stabilire,
in  relazione  ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di
dose per le persone esposte.
  2. Nei casi in cui i programmi di ricerca non siano suscettibili di
produrre benefici diretti sulla persona esposta si applicano comunque
le disposizioni di cui all'articolo 99.
  3.  In  caso  di  minori  o  di  soggetti  con ridotta capacita' di
intendere  e  di  volere,  il  consenso di cui al comma 1 deve essere
espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza.
  4. La ricerca scientifica clinica non puo' essere condotta su donne
sane  in eta' fertile, salvo i casi in cui la gravidanza possa essere
sicuramente esclusa.