Art. 108 
 
                            (Risoluzione) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1,  2  e  4,  dell'articolo
107, le stazioni appaltanti possono risolvere un  contratto  pubblico
durante il periodo di sua efficacia, se una  o  piu'  delle  seguenti
condizioni sono soddisfatte: 
  a) il contratto ha subito  una  modifica  sostanziale  che  avrebbe
richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106; 
  b) con riferimento alle  modificazioni  di  cui  all'articolo  106,
comma 1, lettere b) e c) sono state superate  le  soglie  di  cui  al
comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni  di
cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono
state  superate  eventuali  soglie  stabilite  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici o  dagli  enti  aggiudicatori;  con  riferimento  alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono  state  superate
le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 
  c) l'aggiudicatario si e' trovato, al  momento  dell'aggiudicazione
dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1,
per quanto riguarda i settori ordinari  ovvero  di  cui  all'articolo
170, comma 3, per quanto riguarda le  concessioni  e  avrebbe  dovuto
pertanto  essere  escluso   dalla   procedura   di   appalto   o   di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma  dell'articolo
136, comma 1, secondo e terzo periodo; 
  d)   l'appalto   non   avrebbe   dovuto   essere   aggiudicato   in
considerazione di una grave violazione degli obblighi  derivanti  dai
trattati, come riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di  una
sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 
  2. Le stazioni appaltanti devono risolvere  un  contratto  pubblico
durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 
  a) nei confronti  dell'appaltatore  sia  intervenuta  la  decadenza
dell'attestazione  di  qualificazione   per   aver   prodotto   falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci; 
  b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un  provvedimento
definitivo che  dispone  l'applicazione  di  una  o  piu'  misure  di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e  delle  relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta  sentenza  di  condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 
  3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione
del contratto, se  nominato,  accerta  un  grave  inadempimento  alle
obbligazioni  contrattuali  da  parte   dell'appaltatore,   tale   da
comprometterne  la  buona  riuscita  delle  prestazioni,   invia   al
responsabile  del  procedimento  una   relazione   particolareggiata,
corredata dei documenti necessari,  indicando  la  stima  dei  lavori
eseguiti  regolarmente,  il  cui  importo  puo'  essere  riconosciuto
all'appaltatore.  Egli  formula,  altresi',  la  contestazione  degli
addebiti all'appaltatore,  assegnando  un  termine  non  inferiore  a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente  le
predette  controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza   che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta  del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 
  4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione
delle prestazioni ritardi per  negligenza  dell'appaltatore  rispetto
alle  previsioni  del  contratto,  il  direttore  dei  lavori  o   il
responsabile unico dell'esecuzione del  contratto,  se  nominato  gli
assegna un termine, che, salvo i  casi  d'urgenza,  non  puo'  essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore  deve  eseguire
le prestazioni. Scaduto il  termine  assegnato,  e  redatto  processo
verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando
il pagamento delle penali. 
  5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore  ha  diritto
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o
forniture regolarmente eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto. 
  6.  Il  responsabile  unico   del   procedimento   nel   comunicare
all'appaltatore  la  determinazione  di  risoluzione  del  contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore  dei  lavori
curi  la  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  gia'
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi  d'opera  e  la
relativa presa in consegna. 
  7. Qualora sia stato  nominato,  l'organo  di  collaudo  procede  a
redigere,  acquisito  lo  stato  di  consistenza,   un   verbale   di
accertamento tecnico e contabile con le modalita' di cui al  presente
codice. Con il verbale e'  accertata  la  corrispondenza  tra  quanto
eseguito  fino  alla  risoluzione  del   contratto   e   ammesso   in
contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato  nonche'  nelle
eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la  presenza  di
eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di  consistenza,  ma  non
previste nel progetto approvato nonche' nelle  eventuali  perizie  di
variante. 
  8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di  liquidazione  finale
dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere
da porre a carico dell'appaltatore e' determinato anche in  relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i  lavori
ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista
dall'articolo 110, comma 1. 
  9. Nei casi di risoluzione  del  contratto  di  appalto  dichiarata
dalla  stazione   appaltante   l'appaltatore   deve   provvedere   al
ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero  delle  aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine  a  tale  fine  assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso  di  mancato  rispetto  del
termine  assegnato,  la  stazione   appaltante   provvede   d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  La  stazione
appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare  cauzione
in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare  fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui  all'articolo
93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta  fermo  il
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 
 
          Note all'art. 108 
              -  Si  riporta  l'articolo   258   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 258 
              (ex articolo 226 del TCE) 
              La Commissione, quando  reputi  che  uno  Stato  membro
          abbia mancato a uno degli  obblighi  a  lui  incombenti  in
          virtu' dei trattati, emette un parere motivato al riguardo,
          dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue
          osservazioni. 
              Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere
          nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la
          Corte di giustizia dell'Unione europea.". 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O..