Articolo 109
  Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

   1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni
culturali  per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e
di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la  restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo
   codice.