Art. 109. 
             Ispezioni del Ministero della salute e AIFA 
 
  1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto  alle
regioni e alle province autonome, il Ministero della salute e  l'AIFA
possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i  magazzini
e  le  altre  sedi  in  cui  vengono   conservati   medicinali,   per
accertamenti attinenti a profili di propria competenza. 
  2. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni
di cui al comma 1 possono essere effettuate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome.