Art. 109
                    Principi generali - Vigilanza

  1.    Le   disposizioni   della   presente   sezione   disciplinano
l'utilizzazione  delle  radiazioni  ionizzanti in campo medico per la
radioprotezione  delle  persone  per  qualsiasi  motivo  sottoposte a
prestazioni   curative   o  a  indagini  diagnostiche  individuali  o
collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti.
  2. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2, lettere a) e
b), i tipi di utilizzazione considerati nella presente sezione devono
essere giustificati dai vantaggi che ne possono derivare dal punto di
vista medico, e le corrispondenti esposizioni devono essere mantenute
al  livello piu' basso ragionevolmente ottenibile compatibilmente con
le esigenze diagnostiche e terapeutiche.
  3.  La vigilanza sull'applicazione della presente sezione spetta in
via esclusiva agli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio.