Art. 109 Principi generali - Vigilanza 1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano l'utilizzazione delle radiazioni ionizzanti in campo medico per la radioprotezione delle persone per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o a indagini diagnostiche individuali o collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti. 2. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2, lettere a) e b), i tipi di utilizzazione considerati nella presente sezione devono essere giustificati dai vantaggi che ne possono derivare dal punto di vista medico, e le corrispondenti esposizioni devono essere mantenute al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile compatibilmente con le esigenze diagnostiche e terapeutiche. 3. La vigilanza sull'applicazione della presente sezione spetta in via esclusiva agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.