(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 109)
 
                              Art. 109 
 
        (Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto) 
 
 
  1.  La  prosecuzione  del  giudizio  puo'  avvenire  all'udienza  o
mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente  l'istanza
di fissazione d'udienza in prosecuzione. 
 
 
  2. Il giudice, con decreto  da  emanarsi  entro  dieci  giorni  dal
deposito  della   comparsa,   fissa   la   data   della   udienza   e
contestualmente assegna un termine per  la  notificazione  e  per  il
deposito di memorie e documenti. 
 
 
  3. La comparsa, unitamente al decreto di  fissazione  dell'udienza,
e' notificata alle altre parti a cura dell'istante. 
 
 
  4. Se non avviene la prosecuzione del processo a  norma  dei  commi
precedenti, l'altra parte puo' riassumere il processo ai sensi e  con
le modalita' di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile. 
 
 
  5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107. 
 
 
  6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il  termine
perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.