Art. 109 
 
 
Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 182, comma 3, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, le parole: "spetta il valore delle  opere  realizzate  e
degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e  dei  contributi
pubblici"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  rimborsati  gli
importi di cui all'articolo  176,  comma  4,  lettere  a)  e  b),  ad
esclusione degli oneri derivanti dallo  scioglimento  anticipato  dei
contratti di copertura del  rischio  di  fluttuazione  del  tasso  di
interesse.". 
 
          Note all'art. 109: 
              - Si riporta l'art.  182  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  182  (Finanziamento  del  progetto).  -  1.   Il
          finanziamento  dei  contratti  puo'  avvenire   utilizzando
          idonei strumenti  quali,  tra  gli  altri,  la  finanza  di
          progetto.  Il  finanziamento  puo'  anche   riguardare   il
          conferimento di asset patrimoniali pubblici e  privati.  La
          remunerazione  del  capitale  investito  e'  definita   nel
          contratto. 
              2. Il  contratto  definisce  i  rischi  trasferiti,  le
          modalita' di monitoraggio della loro  permanenza  entro  il
          ciclo di vita del rapporto contrattuale  e  le  conseguenze
          derivanti dalla anticipata estinzione del  contratto,  tali
          da comportare la permanenza dei rischi trasferiti  in  capo
          all'operatore economico. 
              3.  Il   verificarsi   di   fatti   non   riconducibili
          all'operatore economico che  incidono  sull'equilibrio  del
          piano  economico  finanziario  puo'   comportare   la   sua
          revisione da attuare  mediante  la  rideterminazione  delle
          condizioni di equilibrio. La revisione deve  consentire  la
          permanenza dei  rischi  trasferiti  in  capo  all'operatore
          economico  e  delle  condizioni  di  equilibrio   economico
          finanziario relative al contratto.  Ai  fini  della  tutela
          della   finanza   pubblica   strettamente    connessa    al
          mantenimento della predetta  allocazione  dei  rischi,  nei
          casi di opere di interesse statale  ovvero  finanziate  con
          contributo  a  carico  dello   Stato,   la   revisione   e'
          subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo  di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS).  Negli
          altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
          sottoporre la revisione alla previa valutazione  del  NARS.
          In caso di  mancato  accordo  sul  riequilibrio  del  piano
          economico  finanziario,  le  parti  possono  recedere   dal
          contratto.  All'operatore  economico  sono  rimborsati  gli
          importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e  b),
          ad esclusione  degli  oneri  derivanti  dallo  scioglimento
          anticipato  dei  contratti  di  copertura  del  rischio  di
          fluttuazione del tasso di interesse.".