Art. 11.
  1.  Al  comma  1  dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  le  parole:  "sentita  l'ANPA" sono sostituite dalle
seguenti: "sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti".
 
Note all'art. 11:
    - Per  il  decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 vedi note
alle premesse.
    - L'art. 28 come modificato dal presente decreto cosi' recita:
    "Art.  28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di categoria A
e'   soggetto   a  nulla  osta  preventivo  da  parte  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato di concerto con i
Ministeri  dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale,  della sanita', sentite l'ANPA e le regioni territorialmente
competenti,   in   relazione   all'ubicazione   delle  installazioni,
all'idoneita'  dei  locali, delle strutture di radioprotezione, delle
modailta' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del
personale  addetto,  alle  conseguenze di eventuali incidenti nonche'
delle   modalita'   dell'eventuale   allontanamento   o   smaltimento
nell'ambiente  dei  rifiuti  radioattivi.  Copia  del  nulla  osta e'
inviata    dal    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato   ai  ministeri  concertanti,  al  presidente  della
regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al
comando  provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e
all'ANPA.
    2.   Nel   nulla   osta   possono  essere  stabilite  particolari
prescrizioni  per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove
e  per  l'esercizio,  nonche'  per  l'eventuale  disattivazione degli
impianti".