Art. 11
                         Competenze statali

  1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) le   modifiche   degli   allegati   I,  II  e  III,  in  relazione
   all'evoluzione   delle   conoscenze   tecnicoscientifiche   o   in
   esecuzione   di   disposizioni   adottate   in   materia  in  sede
   comunitaria;
b) la  fissazione  di  valori  per parametri aggiuntivi non riportati
   nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute
   umana  in  una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori
   fissati   devono,   al  minimo,  soddisfare  i  requisiti  di  cui
   all'articolo 4, comma 2, lettera a);
c) l'adozione   di   metodi  analitici  diversi  da  quelli  indicati
   nell'allegato   III,   punto   1,   previa   verifica,   da  parte
   dell'Istituto superiore di sanita', che i risultati ottenuti siano
   affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati;
   di  tale  riconoscimento  deve  esserne data completa informazione
   alla Commissione europea;
d) l'adozione,   previa   predisposizione   da   parte  dell'Istituto
   superiore  di  sanita',  dei  metodi  analitici  di riferimento da
   utilizzare  per  i parametri elencati nell'allegato III, punti 2 e
   3, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
e) l'individuazione  di acque utilizzate in imprese alimentari la cui
   qualita'  non puo' avere conseguenze sulla salubrita' del prodotto
   alimentare finale;
f) l'adozione   di  norme  tecniche  per  la  potabilizzazione  e  la
   disinfezione delle acque;
g) l'adozione  di  norme tecniche per la installazione degli impianti
   di   acquedotto,   nonche'  per  lo  scavo,  la  perforazione,  la
   trivellazione,  la  manutenzione,  la chiusura e la riapertura dei
   pozzi;
h) l'adozione  di  prescrizioni tecniche concernenti il settore delle
   acque  destinate  al  consumo umano confezionate in bottiglie o in
   contenitori;
i) adozione  di  prescrizioni  tecniche  concernenti  l'impiego delle
   apparecchiature   tendenti   a   migliorare   le   caratteristiche
   dell'acqua  potabile  distribuita  sia in ambito domestico che nei
   pubblici esercizi;
l) L'adozione  di  prescrizioni  tecniche concernenti il trasporto di
   acqua destinata al consumo umano.
  2.  Le  funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
h),  i)  l), sono esercitate dal Ministero della sanita', di concerta
con  il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di
cui  alle  lettere  a)  e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei
lavori pubblici per quanto concerne la competenza di cui alla lettera
f);  di  concerto  con il Ministero dei trasporti e della navigazione
per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni
di  cui  al  comma  1,  lettera g), sono esercitate dal Ministero dei
lavori  pubblici,  di  concerto  con  i  Ministeri  della  sanita'  e
dell'ambiente,  sentiti  i  Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.
  3.   Gli   oneri  economici  connessi  all'eventuale  attivita'  di
sostituzione   esercitata,  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai
compiti  spettanti  a  comma del presente decreto alle regioni e agli
enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.
 
          Note all'art. 11:

             -  Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15  marzo 1997, n. 59". L'art. 5 del
          citato decreto legislativo, cosi' recita:
             "Art.  5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
          funzioni  e  ai  compiti spettanti alle regioni e agli enti
          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          alla  Unione  europea  o pericolo di grave pregiudizio agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,
          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
          provvedere.
             2.  Decorso  inutilmente  tale termine, il Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.
             3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,  non  si applica la
          procedura  di  cui  al  comma I e il Consiglio dei Ministri
          puo'  adottare  il  provvedimento  di  cui  al  comma 2, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
          tal   modo   adottato   ha   immediata   esecuzione  ed  e'
          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
          denominata  "Conferenza  Stato - regioni" e alla Conferenza
          Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle   comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere  il
          riesame,   nei   termini   e   con   gli  effetti  previsti
          dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
             4.  Restano  ferme  le disposizioni in materia di poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente.".