Articolo 11
                  Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2,  commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art.3 del decreto   legge   n.163   del   1995,  convertito  con
              modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
   1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  al fine di garantire la piena
attuazione   della   legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
   2.  Gli  uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al  servizio  all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
   capo  III  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
   modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione  all'utenza  relativa  agli atti e allo stato dei
   procedimenti;
c) alla  ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
   alla   propria   amministrazione  sugli  aspetti  organizzativi  e
   logistici del rapporto con l'utenza.

   3.  Agli  uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito   delle   attuali   dotazioni   organiche  delle  singole
amministrazioni,  personale  con  idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture,   le  amministrazioni  pubbliche  programmano  ed  attuano
iniziative  di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni   dello  Stato,  per  l'attuazione  delle  iniziative
individuate  nell'ambito  delle  proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un  piano  annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno  di prodotti e
servizi,  da  sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
   5.  Per  le  comunicazioni  previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
   6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il  personale  da  lui  indicato possono promuovere iniziative volte,
anche  con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
   7.  L'organo  di  vertice  della  gestione  dell'amministrazione o
dell'ente  verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di
cui  al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo  personale  del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo   autonomamente   valutabile  in  concorsi  pubblici  e  nella
progressione  di'  carriera  del  dipendente.  Gli  organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento   della   funzione  pubblica,  ai  fini  di  un'adeguata
pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
 
             Note all'art. 11:
                 - La  legge  7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.192  del 18 agosto 1990 n. 192, reca
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi". Il capo
          III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Partecipazione
          al procedimento amministrativo".