Articolo 11
          Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

  1.   Fatta   salva  l'applicazione  dell'articolo  10,  qualora  ne
ricorrano  presupposti  e  condizioni, sono beni culturali, in quanto
oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
    a)   gli  affreschi,  gli  stemmi,  i  graffiti,  le  lapidi,  le
iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o
non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
    b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
    c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
    d)  le  opere  di  pittura,  di  scultura, di grafica e qualsiasi
oggetto  d'arte  di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
    e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore
artistico, di cui all'articolo 37;
    f)  le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari
di  opere  cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento,  le  documentazioni  di  manifestazioni, sonore o verbali,
comunque  realizzate,  la cui produzione risalga ad oltre venticinque
anni, di cui all'articolo 65;
    g)  i  mezzi  di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, di
cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
    h)  i  beni  e  gli  strumenti  di  interesse per la storia della
scienza  e  della  tecnica  aventi  piu'  di  cinquanta  anni, di cui
all'articolo 65;
    i)  le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di
tutela  del  patrimonio  storico  della Prima guerra mondiale, di cui
all'articolo 50, comma 2.