Art. 11 Commissione consultiva 1. Nella materia di cui al presente decreto, le funzioni tecnico-consultive continuano ad essere svolte dalla commissione competente in materia di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. 2. Il Ministro della salute, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore alimentare, della varieta' dei possibili ingredienti e della rilevanza che gli aspetti dietetici e nutrizionali esercitano nei confronti dello stato di salute, definisce, con proprio decreto, i criteri per la composizione della Commissione di cui al comma 1 e i termini del mandato, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e, comunque, ad invarianza di spesa.
Nota all'art. 11: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, vedi note alle premesse.