Art. 11 
                             Prestazioni 
 
  1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti  e
le modalita' di accesso  alle  prestazioni  nel  rispetto  di  quanto
disposto dal presente articolo. 
  2. Il diritto  alla  prestazione  pensionistica  si  acquisisce  al
momento della maturazione dei requisiti di accesso  alle  prestazioni
stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno  cinque
anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 
  3.  Le  prestazioni  pensionistiche  in  regime  di   contribuzione
definita  e  di  prestazione  definita  possono  essere  erogate   in
capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo  del  50  per
cento del montante finale  accumulato,  e  in  rendita.  Nel  computo
dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme
erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia  provveduto
al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla  conversione
di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per
cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7,  della
legge 8 agosto 1995,  n.  335,  la  stessa  puo'  essere  erogata  in
capitale. 
  4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso  di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per
un  periodo  di  tempo  superiore   a   48   mesi,   le   prestazioni
pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite  con  un
anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti  per  l'accesso
alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. 
  5. A migliore tutela dell'aderente,  gli  schemi  per  l'erogazione
delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare  della
prestazione  pensionistica,  la  restituzione  ai  beneficiari  dallo
stesso indicati del montante residuo o, in alternativa,  l'erogazione
ai medesimi di una rendita calcolata in base al  montante  residuale.
In tale caso e' autorizzata  la  stipula  di  contratti  assicurativi
collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita
media. 
  6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma  di
capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo  al  netto
della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati  ad  imposta.
Le prestazioni  pensionistiche  complementari  erogate  in  forma  di
rendita sono imponibili per il loro ammontare  complessivo  al  netto
della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta  e
a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma  1  dell'articolo
44 del TUIR, e  successive  modificazioni,  se  determinabili.  Sulla
parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con  l'aliquota  del  15  per
cento ridotta di una quota pari a 0,30  punti  percentuali  per  ogni
anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di  6
punti percentuali. Nel  caso  di  prestazioni  erogate  in  forma  di
capitale la ritenuta di cui al periodo precedente e' applicata  dalla
forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di
prestazioni erogate in forma di rendita tale  ritenuta  e'  applicata
dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare  comunica
ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo  possesso  necessari
per il  calcolo  della  parte  delle  prestazioni  corrispondente  ai
redditi gia' assoggettati ad imposta se determinabili. 
  7. Gli aderenti alle  forme  pensionistiche  complementari  possono
richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata: 
    a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al  75  per
cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito  di  gravissime  situazioni
relative a se', al coniuge  e  ai  figli  per  terapie  e  interventi
straordinari  riconosciuti  dalle  competenti  strutture   pubbliche.
Sull'importo erogato, al  netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad
imposta, e' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con  l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30  punti  percentuali
per ogni anno eccedente il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a
forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione
di 6 punti percentuali; 
    b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non  superiore
al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa  di  abitazione  per
se'  o  per  i  figli,  documentato  con  atto  notarile,  o  per  la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c),  e  d)
del comma 1  dell'articolo  3  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla
prima casa di abitazione, documentati come previsto  dalla  normativa
stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27  dicembre
1997, n.  449.  Sull'importo  erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di  imposta
del 23 per cento; 
    c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non  superiore
al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.  Sull'importo
erogato, al netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad  imposta,  si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; 
    d) le ritenute di cui alle lettere a), b)  e  c)  sono  applicate
dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. 
  8. Le somme percepite a titolo di  anticipazione  non  possono  mai
eccedere,  complessivamente,  il  75  per  cento   del   totale   dei
versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati  delle  plusvalenze
tempo per tempo  realizzate,  effettuati  alle  forme  pensionistiche
complementari a  decorrere  dal  primo  momento  di  iscrizione  alle
predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta
dell'aderente, in  qualsiasi  momento  anche  mediante  contribuzioni
annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle  somme  eccedenti
il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e'
riconosciuto al contribuente un credito  d'imposta  pari  all'imposta
pagata    al    momento    della    fruizione     dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. 
  9. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria  per  la
richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono
considerati utili  tutti  i  periodi  di  partecipazione  alle  forme
pensionistiche complementari maturati dall'aderente per  i  quali  lo
stesso non  abbia  esercitato  il  riscatto  totale  della  posizione
individuale. 
  10. Ferma restando  l'intangibilita'  delle  posizioni  individuali
costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di
accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita,  e  le
anticipazioni di cui al comma 7, lettera  a),  sono  sottoposti  agli
stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita'  e  pignorabilita'  in
vigore  per  le  pensioni  a  carico  degli  istituti  di  previdenza
obbligatoria previsti dall'articolo 128  del  regio  decreto-legge  4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive  modificazioni.
I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e
le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c),
non   sono   assoggettate   ad   alcun   vincolo   di    cedibilita',
sequestrabilita' e pignorabilita'. 
 
          Note all'art. 11. 
              - Il testo dell'art. 3, commi 6  e  7,  della  legge  8
          agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente: 
              "6. Con effetto dal 1° gennaio  1996,  in  luogo  della
          pensione  sociale  e  delle  relative   maggiorazioni,   ai
          cittadini  italiani,  residenti  in  Italia,  che   abbiano
          compiuto sessantacinque anni e si trovino nelle  condizioni
          reddituali di cui  al  presente  comma  e'  corrisposto  un
          assegno di base non reversibile fino ad un ammontare  annuo
          netto da  imposta  pari,  per  il  1996,  a  L.  6.240.000,
          denominato  "assegno  sociale".  Se  il  soggetto  possiede
          redditi propri l'assegno e' attribuito  in  misura  ridotta
          fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
          ovvero fino al doppio del predetto importo,  se  coniugato,
          ivi  computando  il   reddito   del   coniuge   comprensivo
          dell'eventuale assegno  sociale  di  cui  il  medesimo  sia
          titolare. I successivi  incrementi  del  reddito  oltre  il
          limite massimo danno luogo  alla  sospensione  dell'assegno
          sociale.  Il  reddito  e'  costituito  dall'ammontare   dei
          redditi  coniugali,  conseguibili   nell'anno   solare   di
          riferimento.  L'assegno  e'  erogato   con   carattere   di
          provvisorieta' sulla base  della  dichiarazione  rilasciata
          dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio
          dell'anno successivo, sulla base  della  dichiarazione  dei
          redditi  effettivamente  percepiti.  Alla  formazione   del
          reddito concorrono i  redditi,  al  netto  dell'imposizione
          fiscale e contributiva, di qualsiasi natura,  ivi  compresi
          quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta  alla
          fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche'
          gli assegni  alimentari  corrisposti  a  norma  del  codice
          civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di  fine
          rapporto  comunque   denominati,   le   anticipazioni   sui
          trattamenti stessi,  le  competenze  arretrate  soggette  a
          tassazione  separata,  nonche'  il  proprio  assegno  e  il
          reddito  della  casa  di  abitazione.  Agli   effetti   del
          conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la
          pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi
          dell'art.  1,  comma  6,  a  carico  di  gestioni  ed  enti
          previdenziali  pubblici  e  privati  che  gestiscono  forme
          pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad  un
          terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo
          dell'assegno sociale. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono determinati le modalita' e i termini di  presentazione
          delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale  di
          cui   al   comma   6,   gli   obblighi   di   comunicazione
          dell'interessato circa le proprie  condizioni  familiari  e
          reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
          un massimo del 50 per cento nel caso in  cui  l'interessato
          sia ricoverato in istituti o comunita' con retta  a  carico
          di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto  dal
          presente comma e  dal  comma  6  si  applicano  all'assegno
          sociale le disposizioni in materia di pensione  sociale  di
          cui alla  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. 
              - Il testo dell'art. 44, comma 1, lettera g-quinquies),
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
          del 1986, e' il seguente: 
              "Art. 44 (Redditi di capitale). - 1.  Sono  redditi  di
          capitale: 
                (Omissis) 
                g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
          prestazioni pensionistiche di cui alla lettera  h-bis)  del
          comma 1 dell'art. 50 erogate in  forma  periodica  e  delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;". 
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere a), b),  c)  e
          d) del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia  edilizia.  (Testo  a)),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 3 (L) (Definizioni degli interventi  edilizi).  -
          1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
                a)  "interventi  di  manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
                b) "interventi  di  manutenzione  straordinaria",  le
          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire
          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per
          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
          tecnologici,  sempre  che  non  alterino  i  volumi  e   le
          superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino
          modifiche delle destinazioni di uso; 
                c)  "interventi  di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
          essi   compatibili.   Tali   interventi   comprendono    il
          consolidamento, il ripristino e il rinnovo  degli  elementi
          costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi
          accessori  e  degli  impianti  richiesti   dalle   esigenze
          dell'uso,   l'eliminazione    degli    elementi    estranei
          all'organismo edilizio; 
                d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve  le
          sole  innovazioni   necessarie   per   l'adeguamento   alla
          normativa antisismica;". 
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  3,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), e' il seguente: 
              "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di recupero del patrimonio edilizio). - 3. Con decreto  del
          Ministro delle finanze di  concerto  con  il  Ministro  dei
          lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono   stabilite   le   modalita'   di   attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' le procedure  di
          controllo, da effettuare  anche  mediante  l'intervento  di
          banche o della societa' Poste italiane S.p.a., in  funzione
          del  contenimento  del  fenomeno  dell'evasione  fiscale  e
          contributiva, ovvero mediante  l'intervento  delle  aziende
          unita' sanitarie locali, in funzione dell'osservanza  delle
          norme in materia di tutela della salute e  della  sicurezza
          sul luogo di lavoro e nei cantieri,  previste  dal  decreto
          legislativo 19  settembre  1994,  n.  626,  e  dal  decreto
          legislativo  14  agosto  1996,   n.   494,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
          specifiche cause di decadenza dal diritto alla  detrazione.
          Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse  per
          edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia  stato
          richiesto  l'accatastamento  e  di   cui   risulti   pagata
          l'imposta comunale sugli immobili  (ICI)  per  gli  anni  a
          decorrere dal 1997, se dovuta.". 
              - Il testo dell'art.  128  del  regio  decreto-legge  4
          ottobre 1935,  n.  1827  (Perfezionamento  e  coordinamento
          legislativo  della  previdenza  sociale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n.  1155,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 128. Le pensioni, gli assegni,  e  le  indennita'
          spettanti in forza del presente decreto non sono  cedibili,
          ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per  le
          pensioni,  che  possono  essere   cedute,   sequestrate   e
          pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti  pubblici
          ospitalieri o di ricoveri per  il  pagamento  delle  diarie
          relative, e non oltre l'importo di queste. 
              L'istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli
          assegni  e  le  indennita'  di  cui  al  precedente  comma,
          l'ammontare  delle  somme  ad  esso  dovute  in  forza   di
          provvedimenti della autorita' giudiziaria. 
              Il lavoratore  soccombente  nei  giudizi  promossi  per
          ottenere prestazioni previdenziali, non e' assoggettato  al
          pagamento di spese, competenze ed onorari  a  favore  degli
          istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio
          intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato
          e temerario.". 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
          e  la  cessione  degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
          dipendenti  dalle   Pubbliche   Amministrazioni),   e'   il
          seguente: 
              "Art.   2   (Eccezioni   alla   insequestrabilita'    e
          all'impignorabilita).  -  Gli  stipendi,  i  salari  e   le
          retribuzioni   equivalenti,   nonche'   le   pensioni,   le
          indennita' che  tengono  luogo  di  pensione  e  gli  altri
          assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri
          enti,  aziende  ed  imprese  indicati  nell'art.  1,   sono
          soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 
                1) fino alla concorrenza  di  un  terzo  valutato  al
          netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 
                2) fino alla concorrenza di  un  quinto  valutato  al
          netto di ritenute, per debiti verso lo Stato  e  verso  gli
          altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore  dipende,
          derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 
                3) fino alla concorrenza di  un  quinto  valutato  al
          netto di ritenute, per  tributi  dovuti  allo  Stato,  alle
          province e  ai  comuni,  facenti  carico,  fin  dalla  loro
          origine, all'impiegato o salariato. 
              Il sequestro ed  il  pignoramento,  per  il  simultaneo
          concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3,  non  possono
          colpire una quota maggiore del quinto  sopra  indicato,  e,
          quando concorrano anche le cause di cui al  numero  1,  non
          possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al
          netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo  V  nel
          caso  di  concorso  anche  di  vincoli   per   cessioni   e
          delegazioni.".