Art. 11. 
 
  1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo le parole: "di cui all'articolo 51,  commi  3-bis  e  3-quater,"
sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui  agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo
e   quinto   comma,   600-quater,   secondo   comma,    600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o  commercio  di  materiale
pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter,  609-quater  e
609-octies del codice penale,". 
 
          Nota all'art. 11: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura  penale   come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i procedimenti i delitti di cui  agli  articoli
          600-bis, primo e  terzo  comma,  600-ter,  primo,  secondo,
          terzo  e   quinto   comma,   600-quater,   secondo   comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99,  quarto  comma,
          del codice penale, qualora la pena superi due anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".