Art. 11. 
  1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale. 
 
          Nota all'art. 11:
             - Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano,
          rispettivamente: "Abbandono collettivo di pubblici  uffici,
          impieghi,  servizi o lavori" e "Abbandono individuale di un
          pubblico ufficio, servizio o lavoro".