(Accordo - art. 11)
    ARTICOLO 11 
 
    1. I privilegi e le immunita' sono concessi dal presente Accordo 
    al personale dell'ICRANET, assunto dal Direttore ai sensi 
    dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) dello Statuto, per 
    garantire unicamente lo  svolgimento  delle  attivita'  ufficiali
dell'ICRANET. 
    2. Il personale dell'ICRANET godra'  a  tal  fine  in  territorio
italiano dei seguenti privilegi e immunita': 
 
    a) immunita' dalla custodia cautelare, eccetto in caso di 
    flagranza o di reato che comporti pena della reclusione non 
    inferiore ai quattro anni, nel qual caso le competenti Autorita' 
    italiane  notificheranno  immediatamente  tale  provvedimento  al
Direttore; 
    b)  immunita'  dal  sequestro  o  dall'ispezione   del   bagaglio
ufficiale fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza; 
    c) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole 
    dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio 
    delle sue funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' 
    sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di
essere membri del personale dell'ICRANET; 
    d) esenzione, per il personale che non abbia la cittadinanza 
    italiana o la residenza permanente nel territorio italiano 
    all'atto della presa di servizio presso l'ICRANET, da ogni forma 
    di imposta diretta sui salari,  emolumenti  e  indennita'  pagati
dall'ICRANET; 
    e) esenzione per il personale che non abbia la cittadinanza 
    italiana o la residenza permanente nel territorio italiano da 
    ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante  da  fonti
al di fuori della Repubblica italiana; 
    f)	esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a 
    carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di
registrazione degli stranieri; 
    g) il diritto di importare in franchigia doganale e senza divieti 
    e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello 
    di cui sono cittadini - a titolo di primo insediamento, per un 
    periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso 
    l'ICRANET per un massimo di due spedizioni, la propria mobilia e 
    i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle 
    condizioni di mercato di tale paese, che sara' registrato in  una
serie speciale; 
    h) il diritto di esportare, nell'anno successivo alla data di 
    cessazione delle loro funzioni dall'ICRANET, senza divieti e 
    restrizioni fiscali,  la  propria  mobilia  e  i  propri  effetti
personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso; 
    i) liberta' di detenere e gestire, per il personale che non abbia 
    la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio 
    italiano, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni 
    mobili ed immobili. Tale personale potra' liberamente portare i 
    propri titoli esteri e la propria valuta fuori  della  Repubblica
italiana. 
 
    3. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o 
    termina le proprie funzioni, l'ICRANET ne informera' le autorita' 
    italiane. Almeno una volta all'anno l'ICRANET comunichera' alle 
    autorita' italiane l'elenco del  personale,  dei  coniugi  e  dei
familiari a loro carico. 
    4. Le autorita' italiane rilasceranno ai membri del personale 
    dell'ICRANET, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano 
    di privilegi, immunita' e facilitazioni, una carta di identita' 
    speciale che attesti che il titolare di tale documento e' un 
    funzionario dell'ICRANET o il coniuge o un familiare a carico e 
    che  essi  godono  dei  privilegi,  delle   immunita'   e   delle
facilitazioni previsti nel presente Articolo. 
    5. I privilegi e le immunita' previsti nel presente Accordo sono 
    conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale 
    degli interessati. Il Direttore togliera' l'immunita' a qualsiasi 
    funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' 
    impedisca il corso della giustizia  e  sempre  che  possa  essere
tolta senza pregiudizio degli interessi dell'ICRANET. 
    6. L'ICRANET ed il suo personale coopereranno in ogni occasione 
    con le autorita' italiane competenti per facilitare la buona 
    amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei 
    regolamenti  di  polizia  e  per  evitare  qualsiasi  abuso   dei
privilegi e delle immunita' previsti nel presente Accordo. 
    7. Fatti salvi i privilegi e le immunita' concessi in base al 
    presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed 
    immunita' avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed 
    ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana
e non interferiranno negli affari interni dello Stato.