Art. 11 
 
Interventi    per    la    razionalizzazione    dei    processi    di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione 
 
  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,
anche attraverso la razionalizzazione della spesa per  l'acquisto  di
beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di  cui  all'articolo
1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,  sono  individuate
misure dirette ad incrementare i processi di  centralizzazione  degli
acquisti riguardanti  beni  e  servizi.  A  tale  fine  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  nell'ambito  del  Programma   di
razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre  2011
avvia un piano volto all'ampliamento della quota  di  spesa  per  gli
acquisti di beni  e  servizi  gestita  attraverso  gli  strumenti  di
centralizzazione  e  pubblica  sul  sito  www.acquistinretepa.it  con
cadenza trimestrale le merceologie per  le  quali  viene  attuato  il
piano. 
  2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini
dell'aumento  della  percentuale  di  acquisti  effettuati   in   via
telematica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   anche
avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel  contesto  del
sistema a rete il proprio  sistema  informatico  di  negoziazione  in
riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
secondo  quanto  definito  con   apposito   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporto tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  3. Le amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  richiedere  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  l'utilizzo  del  sistema
informatico di negoziazione in  modalita'  ASP  (Application  Service
Provider). Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche'  i
meccanismi di copertura dei  costi  relativi  all'utilizzo,  e  degli
eventuali servizi correlati,del sistema informatico di  negoziazione,
anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli
aggiudicatari delle procedure realizzate. 
  4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del  Programma
di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A.  predispone  e  mette  a
disposizione delle amministrazioni pubbliche  strumenti  di  supporto
alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di  beni  e
servizi. A tale fine, Consip: 
    a)  elabora  appositi  indicatori  e  parametri  per   supportare
l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza  dei
processi  di  approvvigionamento  con   riferimento,   tra   l'altro,
all'osservanza  delle  disposizioni  e  dei  principi  in   tema   di
razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi,
alla percentuale di  acquisti  effettuati  in  via  telematica,  alla
durata media dei processi di acquisto; 
    b)  realizza  strumenti  di  supporto   per   le   attivita'   di
programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni
pubbliche; 
    c)  realizza  strumenti  di  supporto  allo   svolgimento   delle
attivita' di controllo da parte dei soggetti  competenti  sulla  base
della normativa vigente. 
  5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a  4  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli  atti  e  i  contratti
posti in  essere  in  violazione  delle  disposizioni  sui  parametri
contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 sono nulli e costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano
responsabilita'  erariale.  Restano  escluse  dall'applicazione   del
presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate  alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
  7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7,  comma  8,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  sono  rese  disponibili,  anche
attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la  verifica
di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito  delle  attivita'
di controllo previste dalla normativa vigente. 
  8. Con riferimento agli enti del Servizio  sanitario  nazionale  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le
disposizioni di governance di settore in materia  di  verifica  degli
adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,
n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale  e  sanzionatorio
previsto dalla legislazione vigente. 
  9.  Al  fine  di  razionalizzare  i  servizi  di  pagamento   delle
retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare  conseguenti  risparmi  di
spesa, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi,  stipula
su richiesta delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  convenzioni  per
l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono  essere
efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  di  natura  non  regolamentare  viene
fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al  periodo
precedente ed il relativo contributo da versare su apposito  capitolo
di entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnato  ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Restano  escluse  dal  contributo  le
Amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  446,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 . 
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  commi  449  e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti
attribuiti a Consip S.p.A.  dall'articolo  4  del  decreto  legge  29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni  dalla  legge  22
febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della  giustizia,  di
concerto  con   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio
del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa
medesima,  sono  individuati  periodicamente  i  beni  e  i   servizi
strumentali  all'esercizio   delle   competenze   istituzionali   del
Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il  Ministero
medesimo si avvale di Consip  S.p.A.,  in  qualita'  di  centrale  di
committenza  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  34,   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto  di  cui  al  presente
comma definisce altresi' i termini principali della  convenzione  tra
il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa
verifica della insussistenza di effetti  finanziari  negativi,  anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione
sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle  procedure
di gara svolte da Consip S.p.A.. 
  11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il  comma
453 e' sostituito dal seguente:  "453.  Con  successivo  decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  possono  essere  previsti,
previa verifica della insussistenza di effetti  finanziari  negativi,
anche  indiretti,  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  meccanismi  di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico  dell'aggiudicatario
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma  1,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega  bandite
da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo  2,  comma  574,  della
legge 24 dicembre 2007, n.  244,  dell'aggiudicatario  degli  appalti
basati su accordi quadro conclusi da Consip  S.p.A.  anche  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
  12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati,  in  termini  di
riduzione di spesa,  conseguiti  attraverso  l'attuazione  di  quanto
previsto dal presente articolo per ciascuna  categoria  merceologica.
Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato.