Art. 11 Sanzioni amministrative principali 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque: a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi; b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3. 4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque: a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea; b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso. 5. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si veda nelle note alle premesse.