Art. 11 Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.».
Note all'art. 11: Il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 18 (Rischio fitosanitario alla circolazione). - 1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15".